Ritenute e provvigioni: regole per agenti di commercio

di Noemi Ricci

Pubblicato 20 Novembre 2014
Aggiornato 7 Ottobre 2020 06:58

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Il Decreto sulle semplificazioni fiscali introduce novità interessanti in tema di adempimenti dichiarativi da parte di agenti e rappresentanti di commercio.

Tra le semplificazioni fiscali introdotte dall’apposito Decreto Legislativo 2014, sono state previste anche novità in materia di adempimenti dichiarativi ai quali sono chiamati i soggetti che percepiscono provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (agenti e rappresentanti di commercio).

Si tratta, nello specifico, dell’articolo 27 del D.Lgs. sulle semplificazioni fiscali che introduce la validità pluriennale per la dichiarazione presentata per la richiesta della ritenuta in misura ridotta da parte di tali soggetti, in ragione dell’apporto continuativo di dipendenti o terzi, prevista dall’art. 25-bis, comma 2,D.P.R. n. 600 del 1973.

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Ritenuta ridotta

Più in particolare sulla ritenuta d’acconto viene applicata l’aliquota ridotta pari al 4,60% sull’intero ammontare delle provvigioni nel caso in cui gli agenti di commercio dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della propria attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. A tale scopo i percipienti devono spedire l’apposita dichiarazione ai soggetti che corrisponderanno le provvigioni.

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Validità dichiarazione

Finora l’adempimento doveva essere rispettato per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre di ogni anno, ora l’apposita dichiarazione può essere inviata ai diversi sostituti d’imposta (committenti, preponenti o mandanti) una sola volta nell’ambito del rapporto di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio o di procacciamento di affari e sarà valida fino a revoca, ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.

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Trasmissione e sanzioni

Tra le altre novità contenute nel D.Lgs. sulle semplificazioni fiscali troviamo la possibilità di trasmettere la dichiarazione anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e la nuova sanzione amministrativa (da 258 a 2.065 euro) per l’omissione della comunicazione relativa alla perdita dei requisiti. Attualmente, per questa inadempienza, viene applicata una pena pecuniaria pari da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata, in caso di dichiarazione non veritiera. Per definire nei dettagli la disciplina di attuazione delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni dovrà essere emanato un apposito decreto ministeriale.