Gli esodati tutelati dalla sesta salvaguardia che devono presentare domanda alle DTL (Direzioni Territoriali per il Lavoro), devono farlo entro il prossimo 5 gennaio 2015, utilizzando moduli e istruzioni forniti dal Ministero e contenuti nella Circolare 27/2014. Per tutti, perfezionamento dei requisiti per la pensione con le regole pre-riforma entro il 6 gennaio 2016. Si tratta di quasi la metà dei 32.100 esodati compresi in questa ultima (in tutti i sensi) salvaguardia. In particolare, sono interessati:
- 8.800 lavoratori licenziati o cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo,
- 4.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati tra gennaio 2007 e dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato,
- 1.800 lavoratori in congedo nel 2011.
=> Esodati, ecco la sesta salvaguardia
Compilazione domanda
La domanda deve contenere: dati anagrafici del richiedente, elementi identificativi dell’azienda o PA datore di lavoro, riferimento giuridico di salvaguardia (barrando la casella corrispondente). Per tutti va allegata la fotocopia di documento di identità, mentre gli allegati specifici sono:
- Lavoratori licenziati o cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo: dichiarazione sostitutiva di mancata rioccupazione, copia dell‘accordo che ha dato luogo al licenziamento o alle dimissioni.
- Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato: dichiarazione sostituiva di mancata rioccupazione e documentazione che ha dato luogo alla cessazione del contratto a termine.
- Lavoratori in congedo nel 2011: dichiarazione sostitutiva del provvedimento di congedo.
Invio domanda
Le modalità di presentazione delle istanze cambiano per le diverse categorie di salvaguardati: i lavoratori cessati in base ad accordi devono presentare l’istanza presso la DTL davanti alla quale sono stati sottoscritti gli accordi; in tutti gli altri casi, la domanda va presentata alla DTL competente in base alla residenza del lavoratore. Possono essere trasmesse agli indirizzi PEC (Posta Elettronica Certificata) della DTL, alla email dedicata oppure inviate via raccomandata A/R. Dopo 30 giorni dalla presentazione delle domande, la DTL ne decide l’ammissibilità motivando un eventuale parere contrario. Il lavoratore esodato ha altri 30 giorni per presentare ricorso.
Per approfondimenti: Circolare e MODULO per istanza DTL – sesta salvaguardia esodati – Ministero del Lavoro