Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 23/2014, ha definito le istruzioni per la concessione delle agevolazioni contributive alle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà di tipo A, ovvero assistiti da Cigs, adottando nel contempo misure finalizzate al miglioramento della produttività, previste dal decreto del 7 luglio 2014 dello stesso Ministero.
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Aziende
Lo sgravio contributivo spetta anche alle aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.
Dipendenti
L’agevolazione non può però essere richiesta con riferimento a:
- dirigenti;
- apprendisti;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori con anzianità inferiore a 90 giorni;
- lavoratori stagionali.
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Contratti
I contratti di solidarietà rientranti nel campo di applicazione della riduzione contributiva sono quelli stipulati o già in corso il 21 marzo 2014.
Produttività
Il tutto a patto che l’azienda abbia individuato strumenti volti a migliorare la produttività in misura almeno pari allo sgravio spettante o abbia attuato un piano di investimenti finalizzato ad eliminare eventuali inefficienze gestionali o del processo produttivo.
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Sgravio contributivo
L’agevolazione viene concessa a partire dal 21 marzo 2014 fino al termine del contratto di solidarietà, fino ad un massimo di 24 mesi e si concretizza in una riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.