Esenti dal vincolo del collocamento obbligatorio le aziende che ricorrono ai prepensionamenti previsti dalla Riforma del Lavoro Fornero , ovvero di incentivi all’esodo. A precisarlo è il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 22/2014: alle imprese che fanno ricorso alla procedura di prepensionamento introdotta dall’art. 4 della c.d. “Riforma Fornero” (Legge n. 92/2012) è estesa la deroga all’obbligo di assunzione di disabili (quota di riserva) di cui all’art. 3, comma 5 della Legge n. 68/1999.
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In sostanza, sottolinea il Ministero, la norma che sancisce la sospensione degli obblighi occupazionali ha subito nel tempo un’interpretazione di tipo estensivo: prima la legge faceva riferimento soltanto al ricorso alla CIGS (articoli 1 e 3 della Legge 223/1991), ai contratti di solidarietà (articolo 1 del D.L. n. 726/1984) e alle procedure di mobilità, come presupposti per la sospensione delle imprese dagli obblighi occupazionali.
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I recenti orientamenti interpretativi hanno invece riconosciuto il diritto alla sospensione anche nel caso di ricorso ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge. Dunque, anche nel caso in cui il datore di lavoro sottoscriva accordi e attivi le procedure di incentivo all’esodo previste dall’art. 4, co. da 1 a 7 ter, della Legge n. 92/2012, l’azienda è esonerata dagli obblighi occupazionali:
“Si ritiene applicabile in via analogica la norma che sancisce la sospensione degli obblighi occupazionali in parola per le ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all’esodo previste dall’articolo 4, commi da 1 a 7 ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92”, si legge nella Circolare del Ministero.
Una esenzione, precisiamo, limitata in proporzione al numero di lavoratori esodati, alla durata della procedura e all’ambito provinciale di attività.
– Ministero del lavoro