Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga con la circolare n. 19/2014 e, più precisamente, sulla riforma che ha dato la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente per gli anni 2013-2016 a fronte del perdurare della crisi economica in Italia.
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Cassa integrazione guadagni in deroga
Il trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) può essere richiesto solo dalle imprese di cui all’articolo 2082 del codice civile che esclude i datori di lavoro non imprenditori. Esso può essere concesso ai lavoratori con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, purché in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- anzianità lavorativa di almeno 8 mesi presso l’azienda richiedente;
- sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, o per situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato, o per crisi aziendali, o per ristrutturazione o riorganizzazione.
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La domanda deve essere presentata all’INPS e alla Regione per via telematica allegando il testo dell’accordo sindacale. Nel caso in cui la crisi aziendale veda coinvolte unità produttive situate in diverse Regioni o PA, l’accordo viene sottoscritto in sede governativa e le istanze devono essere trasmesse entro il termine di venti giorni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all’occupazione utilizzando la modulistica ancora disponibile sul sito web istituzionale seguendo il percorso “www.lavoro.gov.i t > Area lavoro > ammortizzatori sociali > concessioni in deroga e/o normative speciali”. Verranno ammessi in via prioritaria al trattamento i lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei Fondi di solidarietà.
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Mobilità in deroga
Per avere accesso al beneficio della mobilità in deroga il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- 12 mesi di anzianità aziendale presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui almeno 6 mesi relativi a prestazione effettivamente svolta, comprese ferie, festività e periodi di infortunio. Nel computo vanno inclusi eventuali periodi di attività svolti presso la medesima impresa ma con iscrizione alla gestione separata a condizione che: non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni; il lavoratore operi in regime di monocommittenza; il reddito complessivo conseguito sia superiore a 5.000 euro;
- aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale;
- non essere in possesso di condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.
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Le domande di accesso alla mobilità in deroga devono essere presentate direttamente dai lavoratori interessati all’INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito o, se successiva, dalla data in cui e stato emesso il provvedimento di concessione della prestazione da parte della Regione o PA ovvero dalla data del decreto interministeriale nel caso di imprese con unità produttive situate in diverse Regioni o PA.