Entra in vigore la Riforma Forense con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 192/2014 del Regolamento attuativo dell’articolo 21 della Legge 247/2012, tra le novità l’obbligo di versamento dei contributi alla Cassa forense anche per gli avvocati con redditi inferiori ai 10.300 euro finora esclusi dall’adempimento. Lo scopo è di fornire anche a questa fascia di avvocati, circa 50 mila professionisti, una tutela previdenziale.
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Riforma forense
Più nel dettaglio la nuova disciplina dell’Ordinamento della professione forense prevede:
- l’iscrizione d’ufficio alla Cassa forense con delibera della Giunta esecutiva successivamente alla comunicazione di avvenuta iscrizione all’Albo da parte del Consiglio dell’Ordine;
- il dimezzamento della contribuzione minima soggettiva (circa 700 euro l’anno più 140 di contributo di maternità) per i primi 6 anni, novità che comporterà, per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema, il riconoscimento di solo sei mesi di anzianità contributiva ai fini previdenziali;
- possibilità di integrazione dei versamenti nell’arco dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa;
- retrodatazione fino a tre anni per i nuovi iscritti alla Cassa forense;
- applicazione delle nuove norme a tutti gli avvocati, senza alcun limite di età;
- tre prove scritte e una orale da svolgersi nella stessa sede per l’accesso alla professione, senza codici commentati;
- l’obbligo di assicurazione per il legale, pena l’illecito disciplinare, per la responsabilità civile volta a coprire anche documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito;
- l’obbligo per il legale, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile volta a coprire anche documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito;
- l’obbligo per il legale, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile volta a coprire anche documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito;
- la maggiore tipizzazione degli illeciti disciplinari;
- la possibilità di realizzare società tra avvocati, anche di natura multidisciplinare e società di capitali senza il socio esterno a garanzia dell’autonomia della prestazione professionale;
- il ritorno del divieto del patto di quota lite;
- l’accordo sul compenso tra avvocato e cliente e l’avvocato rendendo nota della complessità dell’incarico e fornendo le informazioni sugli oneri ipotizzabili al momento del conferimento, in caso contrario devono essere applicate le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo.
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Protesta dei professionisti
Una Riforma quella entrata in vigore che non piace ai professionisti del settore i quali, a fronte della crisi dell’avvocatura chiedono nuovi scaglioni di contribuzione parametrati alla reale capacità reddituale.