Riprendono spediti i lavori parlamentari sulla sesta salvaguardia per gli Esodati: la commissione Lavoro del Senato inizia l’esame il 9 settembre, relatore Mario Mauro. Non si prevedono cambiamenti rispetto al testo già approvato dalla Camera: se così fosse quello di Palazzo Madama sarà il via libero definitivo, atteso per fine mese. L’operazione riguarda 32.100 esodati: nella maggioranza dei casi (oltre 20mila) si tratta di posizioni già salvaguardate dai precedenti interventi ma per le quali il legislatore ha spostato di un anno il termine entro cui poter maturare il diritto alla pensione, portandolo al 6 gennaio 2016 così da ammettere più lavoratori all’assegno pensionistico: si tratta di autorizzati alla prosecuzione dei contributi dopo il dicembre 2011 (il mese della riforma delle pensioni Monti-Fornero), oppure licenziati o cessati in virtù di accordi individuali o aziendali, o ancora in congedo per cura di parenti affetti da malattie gravi.
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La legge contiene una precisazione importante per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi (12mila): se erano già stati autorizzati prima dell’entrata in vigore della sesta salvaguardia ma avevano smesso di pagare i contributi, possono rimediare. Sono infatti riaperti, dietro presentazione di specifica richiesta, i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.
Nell’ambito della sesta salvaguardia ci sono poi 9.900 nuovi tutelati. Per la precisione, si tratta di 5.500 collocati in mobilità ordinaria con accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012, che perfezionano i requisiti per la pensione in base ia criteri pre-riforma entro la fine della mobilità oppure, versando i contributi volontari, entro i dodici mesi successivi. Nella platea anche 4mila dipendenti a tempo determinato cessati fra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
Sarà come sempre l’INPS ad occuparsi di raccogliere le domande, che andranno presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, importante anche per un altro motivo: il trattamento pensionistico, in ogni caso, non potrà avere decorrenza anteriore a tale data. Se quindi, per ipotesi, un lavoratore presentando istanza dovesse risultare avente diritto alla pensione a partire dall’agosto 2014, in realtà perderà le mensilità che intercorrono fino all’entrata in vigore della norma.
in discussione al Senato