Il caso esodati finisce in tribunale e una sentenza storica ribalta il decreto applicativo sulla prima salvaguardia: la corte di Perugia ha stabilito il diritto alla pensione di un lavoratore esodato che, rimasto senza l’assegno previdenziale per via della Riforma Fornero, aveva trovato un nuovo lavoro. La sentenza del 15 luglio 2014 si esprime pertanto in modo contrario a quanto previsto dal decreto ministeriale del primo giugno 2012, attuativo del comma 14 dell’articolo 24 del Dl 201/2011.
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Il caso
Il ricorrente aveva terminato di lavorare il 31 dicembre 2011 raggiungendo il requisito per andare in pensione con le regole pre-Riforma Fornero (60 anni + 36 di contributi) il 31 dicembre dell’anno successivo, rientrando nello scaglione della prima salvaguardia prevista dal dal Dl 216/2011. In attesa di ricevere l’assegno aveva trovato un nuovo lavoro e per questo motivo per cui l’INPS gli aveva negato il diritto alla salvaguardia in base al Decreto Esodati.
Il requisito
Tecnicamente, infatti, gli ammessi alla prima tranche che avevano risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in virtù di accordi collettivi o individuali, raggiungendo il diritto alla pensione entro i successivi 24 mesi, dovrebbero risultare senza “senza successiva rioccupazione”.
La sentenza
Il tribunale di Perugia ha ritenuto questa parte del decreto non coerente con la legge di riferimento (Salva Italia), aggiungendo che la diversa interpretazione data dal DM avrebbe la paradossale conseguenza di incentivare il lavoro nero. Anche il fatto che il lavoratore avesse ricevuto una buonuscita, in sede di accordo con il datore di lavoro, non è stata ritenuta condizione sufficiente per escluderlo dal contingente dei primi 65mila esodati. Risultato: la sentenza ordina all’INPS di erogare il trattamento di pensione anticipata.