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Assunzioni: agevolazioni applicabili al premio INAIL

di Noemi Ricci

29 Maggio 2014 11:17

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Assunzioni agevolate di lavoratori over 50 e donne: i chiarimenti INAIL sull'applicazione della riduzione prevista dalla Riforma del Lavoro Fornero ai premi INAIL.

Con la circolare n.28/2014 l’INAIL chiarisce che le agevolazioni contributive introdotte dalla Riforma del lavoro Fornero (L. n. 92/2012) per l’assunzione di lavoratori ultracinquantenni, donne lavoratrici, disabili e lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi, si applicano anche ai premi INAIL. Il chiarimento si è reso necessario poiché nella Riforma non c’è alcun espresso riferimento all’applicabilità dell’incentivo anche al premio INAIL. Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INAIL ha confermato l’applicabilità ai premi INAIL della riduzione del 50% in caso di assunzione di over 50 e donne di qualsiasi età.

=> Riforma del Lavoro: le nuove assunzioni agevolate

Assunzioni agevolate

L’agevolazione spetta in caso di:

  • assunzioni a tempo indeterminato anche part-time;
  • assunzioni a tempo determinato anche part-time;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, anche part-time, se avviene entro la scadenza del beneficio;
  • rapporti di somministrazione.

Le assunzioni devono riguardare:

  • lavoratori over 50 (uomini o donne), disoccupati da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
  • donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

=> Assunzioni agevolate di over 50 e donne: le istruzioni INPS

Requisiti imprese

L’Istituto precisa che le imprese interessate a ottenere gli incentivi sono tenute a inviare all’indirizzo PEC della sede INAIL competente una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti che non sussistono le condizioni proprie delle imprese in difficoltà di cui all’articolo 1, punto 7, del Regolamento CE n. 800/2008.  Le riduzioni spettano in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge:

  • regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi;
  • il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, anche in caso di utilizzazione di un lavoratore in somministrazione;
  • la non sussistenza di provvedimenti ostativi al rilascio del DURC ovvero deve essere decorso il periodo indicato dalla norma in materia.

L’INPS ricorda infine che per quanto concerne gli adempimenti connessi all’Autoliquidazione INAIL 2013/2014, sono stati aggiornati i codici identificativi delle riduzioni per le retribuzioni parzialmente e totalmente esenti dal versamento dei premi assicurativi: le riduzioni previste dalla Legge n. 92/2012 sono identificate dai codici da H a Y.

Per maggiori informazioni consultare la Circolare INPS n. 28/2014.