Avvocati con praticanti: obbligo di versamento l’IRAP

di Alessandro Vinciarelli

Pubblicato 25 Ottobre 2010
Aggiornato 27 Giugno 2017 15:52

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Secondo la sentenza n. 21563 della Cassazione, gli avvocati che si avvalgono della collaborazione di un praticante, anche part-time, sono versare l'IRAP

Una recente pronuncia della sezione tributaria della Corte di Cassazione impone l’obbligo del versamento IRAP qualora un professionista si avvalga di un collaboratore non contrattualizzato, come ad esempio un praticante in studio. La presenza di un apprendista, anche part-ime, configura nelle attività di un libero professionista una autonoma organizzazione, generando pertanto l’obbligo di pagamento IRAP.

La sentenza n. 21563 del 20 ottobre ha infatti rifiutato un rimborso IRAP ad un avvocato, in quanto si avvaleva della collaborazione di un praticante.

Di fatto è una conferma dell’orientamento espresso dalla Suprema Corte, ad esempio con la sentenza n. 3672/2007, secondo cui si configurano i presupposti per il versamento IRAP qualora un qualsiasi professionista, responsabile della propria struttura organizzativa, si avvale di beni che eccedono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività oppure si avvalgono di lavoro non occasionale di altre persone.

La Cassazione conferma quindi l’imposizione dell’IRAP in prima istanza da parte della Commissione provinciale e successivamente dalla Commissione regionale, che evidenziava la presenza di un dipendente in regime di part-time.

Un colpo a sorpresa per la professione degli avvocati, che dovranno quindi considerare un praticante regolarmente retribuito e inserito nella struttura organizzativa del professionista come un qualsiasi altro lavoratore dipendente, almeno per quanto riguarda i fini impositivi.