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Lavoro intermittente illecito nei Call Center

di Anna Fabi

Pubblicato 26 Marzo 2014
Aggiornato 26 Settembre 2018 12:12

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Il Ministero del Lavoro risponde all'interpello sulla possibilità di utilizzare contratti di lavoro intermittente per attività di Call Center in bound e/o out bound.

I contratti di lavoro intermittente non possono essere avviati per lo svolgimento di attività di Call Center in bound e/o out bound. A chiarire la non validità di stipule di questa natura è stato il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello n. 10/2014 presentato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per sapere se fosse possibile utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro a chiamata in relazione al personale addetto alle attività di Call Center in bound e/o out bound, operando un rinvio alle figure degli “addetti ai centralini telefonici privati” contemplate al n. 12 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

=> Call Center: istruzioni dal Ministero del Lavoro

Secondo il parere espresso dal Ministero, le figure richiamate nell’interpello non sono equiparabili a quelle indicate nella tabella, avendo l’attività degli “addetti ai centralini telefonici privati” una sua specifica connotazione, che consiste esclusivamente nello smistamento delle telefonate a differenza della prestazione svolta dagli operatori di Call Center che si presenta ben più articolata.Di conseguenza, per queste figure non si possono applicare le regole contrattuali riservate a lavoratori a chiamata come quelli indicati.

La prestazione resa dagli operatori di Call Center, infatti, rientra normalmente nell’ambito di un servizio o di una attività promozionale o di vendita da parte dell’impresa. L’interpretazione del Ministero trova conferma nell’articolo 61 del D.Lgs. 276/2003 con il quale il Legislatore ammette il ricorso a contratti di collaborazione a progetto per attività di Call Center out bound nel caso in cui si tratti di “attività di vendita diretta di beni e di servizi”.

=> Call Center out bound: sì al Co.Co.Pro.

La possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente permane per le attività lavorative oggetto dell’interpello nel caso in qui il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici previsti dall’art. 34 del D. Lgs. n. 276/2003 o qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva.

Per maggiori informazioni consultare l’interpello del Ministero.