Assunzioni: cambiano modelli e procedura

di Barbara Weisz

Pubblicato 13 Gennaio 2014
Aggiornato 20 Gennaio 2014 10:32

Lavoro: dal 10 gennaio bisogna indicare contratto applicato e retribuzione, con dati di dettaglio soprattutto per apprendisti e tirocini. I nuovi modelli per la comunicazione obbligatoria telematica.

Sono scattate le nuove regole per i datori di lavoro in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro: la comunicazione telematica obbligatoria deve contenere nuove informazioni nei nuovi campi dei modelli , per la cui compilazione sono giunti i chiarimenti del Ministero. Le variazioni sono contenute nel decreto direttoriale 345/2013 in vigore dal 10 gennaio 2014 e prevedono l’obbligo di comunicare – al momento dell’assunzione, proroga e così via – la classificazione del contratto collettivo applicato, l’inquadramento e la retribuzione annua.

Dati e Modelli

Il Ministero ha aggiornato i modelli di comunicazione obbligatoria, ora completi delle nuove voci (scaricali) e pubblicati sul sito Cliclavoro. In particolare, sono stati aggiornati gli standard del modello unificato UniLAV e dell’Unimare.Quadro Inizio: maggiori dettagli sul rapporto di lavoro, in particolare sugli obblighi della legge 68/99 (assunzione di persone con disabilità), sui contratti applicati e sulla retribuzione (del primo anno di contratto per l’apprendistato, dell’intero contratto nel caso del tirocinio). Nuova sezione interamente dedicata ai tirocini: si richuedono i dati del promotore (tipologia, codice fiscale, denominazione) e la categoria del tirocinante. Con i codici da 04 a 07 (neoqualificato, neodiplomato, neolaureato, neodottorato) si indicano i soggetti con titolo di studio ottenuto da non oltre 12 mesi. Maggiori indicazioni anche nei quadri “Proroga”, “Trasformazione” e “Cessazione”.

Quadro Compensi: con la Nota n. 489 del 10 gennaio 2014, il Ministero spiega che una ndicazione non puntuale dell’effettivo ammontare del compenso (per alcune tipologie è previsto valore “zero”, perché non è possibile indicarlo con precisione), non comporta alcuna sanzione perchè i tratta di “violazioni formali“, che in base alla circolare 21/2011 del ministero non incidono “sull’essenziale funzione di controllo e monitoraggio che caratterizza la materia del collocamento”. Questo dato, “oltre che difficilmente preventivabile ad initio, essendo evidentemente legato alle dinamiche del rapporto di lavoro» (ad esempio, si pensi al caso degli straordinari) non può dunque «ritenersi essenziale ai fini sia del controllo circa la corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, più in generale, del monitoraggio del mercato del lavoro».

Fra l’altro, il modello UniLAV richiede l’indicazione del contratto collettivo applicato, che già di per se stessa è sufficiente garanzia di correttezza. Risultato: «fermo restando l’obbligatorietà della compilazione del campo “retribuzione/compenso”, la stessa potrà essere effettuata in maniera indicativa». Quando il contratto applicato non rientra in quelli elencati nella tabella “CCNL”, va utilizzato il codice “CD”, Se non viene applicato alcun contratto (es.: tirocinio) si usa il codice “ND”.

(Fonti: il decreto direttoriale sulle variazioni degli standard Unilav e la nota del ministero del 9 gennaio 2014 del ministero del Lavoro).