Per attivare forme di lavoro accessorio i committenti sono obbligati ad inviare, prima dell’inizio della prestazione, una comunicazione all’INAIL /INPS, da presentare solo all’INPS tramite i canali consueti (sito istituzionale, contact center integrato o sede), e non più con l’invio del fax all’INAIL. La comunicazione deve contenere:
- la data di inizio attività;
- i dati anagrafici e il codice fiscale del committente e del prestatore;
- il luogo dove si svolge l’attività lavorativa;
- il periodo presunto di durata di quest’ultima.
Dal 15 gennaio 2014 non sarà più possibile inviare, come avveniva finora, la comunicazione per l’ottenimento dei voucher lavoro all’INAIL tramite fax o i servizi online del sito istituzionale. La dichiarazione andrà invece inviata direttamente all’INPS tramite contact center o il sito istituzionale, anche avvalendosi di canali di distribuzione quali tabaccai abilitati, sportelli delle banche popolari, uffici postali, procedura telematica. Il tutto è frutto dell’accordo stretto tra INPS ed INAIL che ha portato alla realizzazione del coordinamento informativo volto a razionalizzare e uniformare l’adempimento e rendere più tempestiva ed efficiente la gestione. Dal 15 gennaio 2014 quindi andranno inviate all’INPS non solo le comunicazioni telematiche di inizio attività, ma anche eventuali variazioni, come specificato nella circolare n. 177 del 19 dicembre 2013.