L’INPS ha fornito nuove indicazioni in merito al funzionamento degli accordi per la pensione anticipata previsti dalla Riforma del Lavoro (art. 4 Legge 92/2012). A fornire le istruzioni è la circolare n.16 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, che aggiorna quanto precisato con la precedente circolare n. 12 sugli accordi di prepensionamento nel contesto normativo attuale, volti a potenziare la possibilità d’uscita anticipata dal lavoro del dipendente prossimo al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.
Prepensionamento
Il riferimento normativo di base è l’articolo 4, commi da 1 a 7- ter della legge 92/2012, che ha introdotto le disposizioni volte a facilitare l’uscita anticipata di lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per la pensione. L’opportunità di definire una regolamentazione organica dell’accordo di prepensionamento – in passato demandata alla contrattazione collettiva e agli accordi individuali – non può però essere ravvisata senza prendere in considerazione gli effetti apportati al mercato del lavoro dall’articolo 24 della legge 214/2011, che ha innalzato il requisito anagrafico e contributivo per l’accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato.
L’accordo giusto
Nella propria circolare, quindi, la Fondazione spiega come scegliere l’accordo adatto, analizzando i vantaggi per datori di lavoro e lavoratori ed effettuando dei calcoli di convenienza. La circolare chiarisce che «alle implicazioni insite nell’innalzamento dell’età pensionabile, sia sul piano sociale sia su quello della produttività del lavoro, occorreva dare una risposta potenziando la possibilità dell’uscita anticipata dal lavoro, in presenza di una vicinanza al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.
Il potenziamento si è sì concretizzato attraverso la tipizzazione dell’accordo di prepensionamento in passato demandato all’autonomia negoziale delle parti. Tale tipizzazione, però non esclude la possibilità delle parti, dando pieno valore al principio dell’autonomia negoziale, di vincolarsi giuridicamente con accordi di diverso contenuto che rispondano, nell’interesse sotteso alla loro causa, al principio generale di meritevolezza di tutela da parte dell’ordinamento giuridico». Per maggiori informazioni leggi la circolare n. 16 della Fondazione Studi.