Con l’interpello n. 27 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti richiesti dall’ASSOSOM in merito alla procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuati dalle agenzie di somministrazione, con riferimento alla corretta interpretazione dell’art. 7, della Legge n. 604/1966 (modificata dall’art. 1, co. 40, L. n. 92/2012). Più in particolare la disciplina che obbliga il datore di lavoro che procede al licenziamento al tentativo di conciliazione presso l’Ufficio provinciale del lavoro trova applicazione anche qualora si tratti di un’agenzia di somministrazione a patto che sussistano i requisiti dimensionali richiesti dalla normativa di riferimento e si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di dipendenti a tempo indeterminatoalle dirette dipendenze dell’agenzia o inviati in missione presso diverse imprese utilizzatrici aventi sedi dislocate nell’ambito del territorio nazionale. =>Conciliazione obbligatoria: in quali aziende si applica e come La Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro ricorda che «l’art. 7, L. n. 604/1966 trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori che in ciascuna sede, stabilimento, filiale o reparto occupano alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se imprenditori agricoli. La disposizione si applica, inoltre , con riferimento ai datori di lavoro che nello stesso ambito comunale occupano più di 15 lavoratori, sebbene ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti e, comunque, nei confronti di coloro che occupano più di 60 dipendenti su scala nazionale». Dal calcolo delle soglie dimensionali– oggetto della circolare n. 3/2013 – non rientrano alcune tipologie contrattuali tra le quali quelle riferite ai lavoratori somministrati non rientranti nell’organico dell’utilizzatore. => Licenziamento: reintegro o indennità a scelta