Tratto dallo speciale:

Pensioni: Moduli INPS per detrazioni d’imposta

di Barbara Weisz

6 Settembre 2013 15:50

logo PMI+ logo PMI+
Titolari di pensione e detrazioni d'imposta: i moduli INPS per comunicare le variazioni e la convenzione per Commercialisti e Professionisti abilitati.

Nuovi modelli INPS per i pensionati che devono comunicare variazioni di dati e informazioni utili a calcolare le detrazioni d’imposta: li ha predisposti l’istituto di previdenza, prevedendo anche una convenzione con i professionisti abilitati all’assistenza fiscale (commercialisti, consulenti del lavoro e via dicendo) per fornire ai clienti il servizio di raccolta e trasmissione dati. I titolari di pensione, infatti, dal 2011 non comunicano più al sostituto d’imposta i dati sulle detrazioni anno per anno, visto che dichiarazioni già presentate valgono anche per gli anni precedenti, a meno che non intervengano variazioni. Sono proprio queste modifiche che invece il pensionato è tenuto a comunicare (Dl 70/2011, articolo 7, comma 2, lettera e, convertito con la legge 106/2011, intervenendo sull’articolo 23, comma 2, lettera a, del Dpr 600/1973), ai fini del ricalcolo delle detrazioni.

Modelli e Convenzione INPS

I Modelli per le variazioni sulle detrazioni INPS relative alla pensione sono disponibili sul sito INPS. Con la circolare 129 del 5 settembre 2013 è stato invece pubblicato lo schema di convenzione per professionisti fiscali: CAF, professionisti abilitati all’assitenza fiscale e associazioni professionali:

  • Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro,
  • Istituto Nazionale Revisori Legali,
  • Associazione Nazionale Commercialisti,
  • per i Consulenti Tributari: ANCIT, ANCOT, INT, LAPET, LAIT.

I singoli professionisti possono comunicare alla propria associazione la volontà di inserire il proprio nominativo fra quelli abilitati o stipulare una convenzione singola, presso l’ufficio territoriale Inps competente (scarica lo schema di convenzione). Devono essere in possesso di certificato digitale Entratel valido rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. La convenzione è rilasciata in due copie (di cui una resta all’Inps), entrambe soggete a imposta di bollo a carico del professionista o dell’associazione.

129 del 5 settembre 2013