Il ritardo nei pagamenti dalla PA a fornitori e imprese produce un effetto domino sulle retribuzioni di dipendenti e collaboratori: l’accredito dello stipendio il 27 del mese è ormai una chimera, e troppo spesso ricevere la busta paga a cadenza fissa non è più una ertezza. Nonostante le misure del Governo volte a contrastare il fenomeno (vai al calendario dei pagamenti), pagare in ritardo è diventata una consuetudine per lo Stato, contagiando di riflesso imprese private e studi professionali. Si tratta di un fenomeno dilagante in tutta Italia e in tutti i settori. Gli esempi sono numerosi: ospedali e asl, enti provinciali, comunali e regionali, provveditorati e università. Molte situazioni critiche sono create dallo Stato che, non pagando le imprese, non le mette in grado di stipendiare regolarmente i propri dipendenti. Sempre più problematico per i lavoratori, infatti, è riuscire a pagare affitti, bollette e mutui, che diventano difficili da ottenere viste le poche garanzie che si è in grado di fornire alla banca, che oramai offre finanziamenti con interessi che superano il 10-15%.
Azione legale per mancato stipendio
I lavoratori possono agire legalmente per il mancato pagamento da parte dell’azienda o del datore di lavoro. Questi infatti, in caso di gravi ritardi nei confronti dei propri dipendenti, si trovano in stato di grave inadempienza. Il dipendente ha il diritto di rivolgersi ad un legale per ottenere un provvedimento dal Tribunale che obblighi il datore di lavoro non solo all’immediata corresponsione dello stipendio, ma anche al versamento degli interessi di mora per ogni giorno di ritardo e ad un risarcimento danni subiti per non essere stato in grado di far fronte ad impegni (affitto, mutuo bancario, utenze..). Il primo passo è inviare una lettera di diffida per sollecitare l’azienda a pagare, per poi passare eventualmente alle vie legali che possono portare fino ad una esecuzione forzata. Possibile, inoltre, procedere con le dimissioni per giusta causa, ovvero il mancato pagamento dello stipendio, che dà il diritto ad una indennità di mancato preavviso ( art.2119 c.c.) e ad un eventuale risarcimento.