Sono disponibili nel cassetto previdenziale INPS per imprese e aziende agricole i moduli per i datori di lavoro che chiedono le agevolazioni per l’assunzione di disoccupati di lunga durata: il modello “92-2012” dà diritto allo sconto del 50% sui contributi a suo carico, per un periodo di tempo proporzionale alla lunghezza del contratto. Lo sgravio per assunzioni agevolate è previsto dalla Riforma del Lavoro Fornero (legge 92/2012 ) all‘articolo 4, commi da 8 a 11 (leggi come accedere agli incentivi). Nella compilazione del modello va indicato il tipo di assunzione (tempo indeterminato, determinato, trasformazione del contratto, somministrazione, part-time e così via) e le aratteristiche del lavoratore (leggi le istruzioni). Due provvedimenti Inps – circolare n.111 del 24 luglio 2013 e messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013 – identificano i casi particolari: contratto, durata incentivo, aventi diritto. A chi spetta l’incentivo? A chi assume uomini o donne over 50 e disoccupati da oltre 12 mesi (l’età considerata è quella del momento di decorrenza dell’originaria assunzione, con eccezioni di seguito illustrate, mentre lo stato di disoccupazione è disciplinato dal dlgs 181/2000); donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di qualsiasi età, con una professione o inserite in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Il datore di lavoro presenta la comunicazione prima dell’invio della denuncia contributiva, dove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro un giorno riceve l’esito positivo o negativo sulla richiesta. Per chi opera con sistema Uniemens, le posizioni contributive dei lavoratori assunti con le agevolazioni saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “2H“, che da gennaio 2013 significa “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012“: viene attribuito automaticamente con l’esito positivo dell’istanza presentata con il modello 92-2012. I datori di lavoro ammessi all’incentivo denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale “TipoContribuzione” il codice “55“ che assume il nuovo significato di “lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012“. Per i periodi compresi tra gennaio e luglio 2013, il datore di lavoro potrà recuperare la differenza tra la contribuzione versata in misura intera e quella agevolata valorizzando all’interno dell’elemento “Denuncia individuale“, “Dati retributivi“, “AltreACredito“, “CausaleACredito” il nuovo codice “L431” avente il significato di “Rec. Contr. art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012” e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo. Il recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella denuncia Uniemens entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013. I dati relativi al recupero, esposti nell’UniEmens, saranno riportati, nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, con il corrispondente nuovo codice a credito “L431”. Per i lavoratori non più in forza alla data del riconoscimento dell’agevolazione i datori di lavoro, per il relativo recupero contributivo riferito ai mesi precedenti, provvederanno ad inviare, per ogni lavoratore, un flusso regolarizzativo riferito all’ultimo mese di attività del lavoratore, utilizzando il codice “L431”. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esposto il codice “L431” per conguagli non spettanti, le somme indebitamente conguagliate dovranno essere restituite valorizzando nell’elemento “CausaleADebito” di “AltreADebito” di “DenunciaIndividuale” il nuovo codice causale “M431” avente il significato di “Restituzione contr. art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012” e indicando nell’elemento “ImportoADebito” la cifra da restituire. modulo (=>Scarica il modulo di richiesta incentivo)