Precisazioni da parte dell’INPS in merito alla contribuzione applicabile al termine del periodo agevolato di 18 mesi previsto dalla legge 223/1991 in caso di lavoratori in mobilità assunti come apprendisti.
Si tratta della possibilità prevista dal Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs. 167/2011 articolo 7, c. 4) di assumere con contratto di apprendistato lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, derogando sia ai limiti anagrafici previsti che alla normativa sul licenziamento.
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Con il Messaggio n. 11761 del 22 luglio 2013, l’INPS ha chiarito sia la misura della contribuzione complessiva dovuta che le forme assicurative previste.
La prima è pari a 15,84% (10% + 5,84% a carico dipendente) per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, come gi ricordato con la circolare n. 128/2012. Al termine del periodo agevolato a carico del lavoratore rimarrà il 5,84%, mentre la contribuzione datoriale dovrà essere versata in misura piena.
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Le forme assicurative sono quelle espressamente stabilite dall’articolo 2, c. 2 del TU: IVS; Cuaf; Malattia; Maternità; ASpI.
Per quanto concerne la compilazione del flusso Uniemens (punto 7 della circolare n. 128/2012) i lavoratori assunti con contatto di apprendistato dalle liste di mobilità, dal 19° mese in poi, devono essere identificati nell’elemento con il codice “5” e nell’elemento con il codice “J5”.
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L’Istituto ricorda poi che «riguardo all’applicabilità di questo particolare istituto, il Ministero del Lavoro ha precisato che il ricorso a detta tipologia era possibile già all’atto di entrata in vigore del citato TU negli ambiti in cui la nuova regolamentazione fosse operativa e che, in caso contrario, per i lavoratori in mobilità poteva trovare applicazione la previgente disciplina, “ferme restando le disposizioni in materia licenziamenti individuali di cui alla legge 604/1966 e il regime contributivo di cui alla legge 223/1991”».
Per ulteriori informazioni consulta il Messaggio n. 11761 dell’INPS