Esodati: requisiti per la pensione dei primi scaglioni

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 24 Aprile 2013
Aggiornato 8 Maggio 2013 10:46

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Esodati: l'INPS chiarisce alcuni punti sul possesso dei requisiti per la salvaguardia dalla Riforma delle Pensioni Fornero e sulla presentazione delle domande da parte degli esclusi dai primi 65mila.

L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di lavoratori esodati, specificando – con il messaggio n. 6645/2013  – che i requisiti per la salvaguardia dalla Riforma delle Pensioni (Legge n. 214 del 2011) devono sussistere fino al momento di decorrenza della pensione, inclusa la finestra mobile.

 

Requisiti salvaguardia

Questo vale in particolare per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione: «la condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico», si legge nel messaggio INPS.

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Nel proprio messaggio l’Istituto fa riferimento in particolare ai primi due decreti salva esodati, ovvero quello di salvaguardia dei 65.000 (art. 24, commi 14 e 15, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e quello di salvaguardia dei 55.000 (art. 22 della Legge 7 agosto 2012, n. 135).

Il messaggio n. 6645 fa seguito ai messaggi n. 2526 del 24 gennaio 2013, n. 4678 del 18 marzo 2013 (decorrenza pensione per i 55mila) e n. 5445 del 2 aprile 2013 (salvaguardia per contributori volontari) con i quali sono state fornite altre istruzioni in tema di esodati.

Esclusi dai 65.000

Rettificando le precedenti istruzioni, sulla base della nota protocollo n. 21011/2013 del Ministero del Lavoro, l’INPS ha precisato che i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo le cui domande fossero state accolte dalle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro poi risultati esclusi dalla prima trance dei 65.000 – per maturazione dei requisiti che comportino la decorrenza della pensione successivamente al 6 dicembre 2013 ma entro il 6 gennaio 2015, o per eventuale incapienza – non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alla salvaguardia riservata ai 55 mila.

Le posizioni di questi lavoratori esodati saranno riesaminate per verificare la sussistenza dei requisiti e per l’accesso alla salvaguardia prevista dal decreto dei 55.000.

A parte questa eccezione, i soggetti interessati ad accedere alla salvaguardia perché non hanno presentato istanza alla Direzione territoriale del lavoro pur essendo in possesso dei requisiti per accedere alla salvaguardia dei 65.000, devono inviare l’istanza per accedere alla salvaguardia dei 55.000 entro il 21 maggio 2013.

Per ulteriori chiarimenti consulta il Messaggio INPS n.6645