Sì dalla Commissione Speciale della Camera al decreto esodati, firmato dagli ex ministri Elsa Fornero e Vittorio Grilli, ma a precise condizioni: attuare le modifiche al terzo decreto per l’ultima tranche di salvaguardati, che ha stravolto il senso della norma per un congruo numero di contributori volontari.
La Legge di Stabilità aveva infatti previsto la salvaguardia dalla Riforma delle Pensioni per gli esodati prosecutori volontari, includendoli tra i 10.130 lavoratori ai quali applicare le regole previdenziali previgenti.
Tuttavia, il decreto di attuazione ha inserito delle interpretazioni restrittive, ritenute inaccettabili da tutti i gruppi della Commissione speciale:
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La relatrice Donata Lenzi (Pd), ha pertanto chiesto al Governo di ripristinare le condizioni previste nella Legge di Stabilità per gli esodati contributori volontari autorizzati prima del 4 dicembre 2011.
Questo perché il terzo decreto Fornero «escluderebbe dal riconoscimento dei benefici i lavoratori che, dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, abbiano ripreso l’attività lavorativa (a qualsiasi titolo) anche prima del 4 dicembre e non dopo, come esplicitamente previsto dalla legge», ha spiegato Lenzi.
In più ha esortato l’Esecutivo a dar «un quadro finalmente completo sulla reale entità della platea degli esodati e di garantire il monitoraggio di quanto si sta facendo».
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Riesame domande
Intanto con il messaggio n. 5445/2013 l’INPS ha precisato che i lavoratori esodati rimasti esclusi dal decreto di salvaguardia dei prima 65mila (ex legge n. 214/2011) potranno rientrare nella seconda trance che vede coinvolti ulteriori 55mila lavoratori salvaguardati (ex legge n. 135/2012).
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Una comunicazione che segue la deroga prevista dal messaggio INPS n. 4678/2013, con il quale aveva annunciato la possibilità di riesaminare le postazioni dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga, titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione esclusi dalla prima salvaguardia per verificarne la possibilità di accesso nella salvaguardia dei 55 mila.
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Ora l’Istituto comunica che il riesame delle domande riguarderà anche, come si legge nel messaggio INPS, «le posizioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo (di cui all’articolo 6, comma 2-ter della legge n. 14 del 2012 ed all’articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del decreto interministeriale dell’1 giugno 2012) le cui domande di accesso al beneficio ex articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 65.000) siano state accolte dalle competenti Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per i seguenti motivi:
- possesso di requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima del 6 dicembre 2011, comportano la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente al 6 dicembre 2013 ed entro il 6 gennaio 2015;
- incapienza nel contingente numerico, nonostante il possesso di tutti i requisiti prescritti dai citati articoli 6 della legge n. 14 del 2011 e 2 del decreto interministeriale dell’1 giugno 2012».
Per maggiori informazioni consultare il Messaggio INPS n. n. 5445/2013