Le imprese titolari di siti web di Crowdsourcing non devono richiedere l’autorizzazione ministeriale preventiva per la somministrazione di lavoro (di cui all’art. 4, D.Lgs. 276/2003) e nemmeno quella prevista dall’art.6, comma 1, lett. f, relativa all’attività di intermediazione svolta dai gestori di siti internet.
Diversamente dall’Outsourcing, infatti, nel Crowdsourcing la realizzazione del progetto viene esternalizzata a un gruppo indeterminato di persone e non a uno specifico soggetto.
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L’autorizzazione serve invece se il marketplace per l’incontro domanda/offerta ha come obiettivo la ricerca e selezione del personale.
Se l’attività è svolta «in risoluzione di una specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima su specifico incarico della stessa» il discorso cambia: ci vuole l’autorizzazione.
Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro in risposta ad uno specifico interpello presentato da Confindustria.
Il Ministero ha definito nel seguente modo le caratteristiche del Crowdsourcing: «un modello di business aziendale in forza del quale un’impresa affida la progettazione, ovvero la realizzazione di un determinato bene immateriale ad un insieme indefinito di persone, tra le quali possono essere annoverati volontari, intenditori del settore e freelance, interessati ad offrire i propri servizi sul mercato globale (community di utenti iscritti ai siti a titolo gratuito).
Il sistema è «agevolato da strumenti disponibili sul web in open call», e sviluppato mediante portali presenti in rete «attraverso i quali si realizza l’incontro tra domanda ed offerta dei prodotti (beni immateriali e servizi) da parte degli utenti».
La gestione avviene a distanza da un soggetto terzo, proprietario del sito e pagato pro quota dai committenti interessati ai prodotti, per la scelta dei quali non rileva l’identità degli utenti: si realizza esclusivamente in base alla valutazione delle caratteristiche tecniche dell’offerta.
Conclusione: le attività di intermediazione svolte in Crowdsourcing sono finalizzate a stipulare non contratti di lavoro ma contratti di natura commerciale, come la compravendita o l’appalto.
Ricordiamo che questa tipologia di intermediazione è regolamentata dall’art. 6 del Dlgs 276/2003: i gestori di siti internet devono svolgere attività senza scopo di lucro e sono tenuti a rendere pubblici sul sito i dati identificativi del legale rappresentante.