Dopo che il Governo ha salvato le pensioni di vecchiaia dei cosiddetti lavoratori “quindicenni”, imponendo all’INPS di fare dietrofront sulla interpretazione forzata della Riforma Fornero in tema di contributi silenti, sono arrivate le istruzioni nella circolare n. 16 del 1° febbraio 2013 avente oggetto le “Deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazioni e di contribuzione” (Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503):
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La circolare INPS fa riferimento alla deroga che il Governo ha concesso nei giorni scorsi a dipendenti ed autonomi che prima del 1992 avevano versato contributi o maturato i requisiti per la pensione anticipata con 15 anni di anzianità contributiva (invece dei 20 previsti dalla Riforma delle Pensioni – art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214).
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Permangono i requisiti di età pensionabile previsti per questi lavoratori, nei diversi casi possibili:
- al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla normativa previgente;
- sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992;
- sono dipendenti con anzianità assicurativa di almeno 25 anni e occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare;
- sono dipendenti con un periodo di assicurazione e contribuzione, al 31 dicembre 1992, inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa.
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Vengono poi fornite precisazioni riguardo l’applicazione dell’art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992: questa non trova applicazione per gli iscritti fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., contrariamente a quanto avviene invece per gli iscritti fondo di quiescenza Poste, per gli iscritti alla gestione ex INPDAP; gli iscritti alla gestione ex ENPALS.
Per maggiori dettagli vai alla circolare INPS n. 16