Sono state aggiornate le retribuzioni convenzionali dei lavoratori occupati presso imprese italiane all’estero, operanti in Paesi extra-comunitari non convenzionati (tra cui Russia e Giappone). Sono quindi esclusi, oltre ai Paesi UE, quelli con i quali sono stati stretti accordi di sicurezza sociale, anche parziali.
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Si è stabilito un aumento del 3%, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2013 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2013.
Le retribuzioni convenzionali per il 2013 vanno utilizzate come base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, ai sensi del Decreto Legge n. 317 del 31 luglio 1987, convertito con modificazioni dalla Legge n. 398 del 3 ottobre 1987.
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In sostanza, per il calcolo dei contributi e della tassazione fiscale non va considerata la retribuzione effettiva percepita dal lavoratore all’estero, ma i valori convenzionali stabiliti ogni anno con Decreto interministeriale e distinti per settore di attività e per fasce di retribuzione.
Le novità riguardante le retribuzioni convenzionali per i dipendenti italiani che operano all’estero sono state fissate nella misura risultante, per ciascun settore, con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, insieme alle relative tabelle.
Vengono inoltre separate le qualifiche “impiegati di concetto II e III livello” del settore Commercio che prima risultavano accorpate.
Ricordiamo che gli aumenti valgono per le aziende attive in Paesi extra-UE esclusi quelli aderenti all’Accordo See Liechtenstein, Norvegia e Islanda. A Questi, come ai Paesi Membri dell’UE, si applica la normativa comunitaria, come anche a chi lavora nel territorio svizzero.
Tra gli Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale ci sono: Argentina; Australia (Stato del Victoria); Brasile; Canada ( provincia dell’ontario; provincia del Quebec); Capoverde; Croazia; Isole del Canale ( Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou); Ex Jugoslavia (repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo) ; Principato di Monaco; San Marino; Santa Sede; Tunisia; Turchia; Uruguay; Venezuela.
Per maggiori informazioni consulta il Decreto Interministeriale 7 dicembre 2012