Esodati salvati dalla Legge di Stabilità: ecco chi andrà in pensione

di Noemi Ricci

Pubblicato 9 Gennaio 2013
Aggiornato 30 Aprile 2013 12:28

Ecco chi sono i 10mila lavoratori esodati salvaguardati dalla riforma delle pensioni con la Legge di Stabilità: i requisiti caso per caso e i tempi d applicazione della salvaguardia per il 2013-2020.

La Legge di Stabilità 2013 (commi da 231 a 235) ha ampliato la platea dei lavoratori esodati salvaguardati dalla riforma delle pensioni Fornero contenuta nel DL n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, stanziando allo scopo 554 milioni di euro nel periodo 2013-2020.

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Ad andare in pensione secondo le regole previdenziali previgenti saranno 10mila lavoratori, ma per dare attuazione agli interventi è necessario che le modalità di attuazione vengano definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità con DPCM.

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Cessati entro il 30/09/12

Tra i salvaguardati ci sono coloro che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e sono stati collocati in mobilità sia ordinaria che in deroga, come conseguenza di accordi stretti con il datore di lavoro entro il 31 dicembre 2011. I requisiti per l’accesso al pensionamento devono essere raggiunti entro il periodo di mobilità e entro il 31 dicembre 2014.

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Prosecuzione volontaria

Salvaguardati anche i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, purché i requisiti vengano raggiunti entro 36 mesi dall’entrata in vigore della riforma delle pensioni (entro il 6 dicembre 2014).

Questi devono aver versato almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile entro la data di entrata in vigore della riforma delle pensioni, anche se hanno svolto attività lavorativa retribuita, purché non a tempo indeterminato, per un importo massimo di 7.500 euro annui.  Oppure devono essere stati collocati in mobilità ordinaria entro il 4 dicembre 2011 e al cui termine avvieranno la contribuzione volontaria.

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Cessati al 30/06/12

Poi ci sono coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 per effetto di accordi individuali di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011. Questi possono aver svolto altra attività, se non riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, se con reddito non superiore ai 7500 euro guadagnato dopo la data del 30 giugno. I requisiti per il pensionamento vanno conseguiti entro il 31 dicembre 2014.

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Prosecuzione volontaria e mobilità

Infine ci sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 che siano stati collocati in mobilità ordinaria – che per il versamento dei contributi debbano aspettare il termine dell’indennità – a patto che perfezionino i requisiti entro il 6 dicembre 2014.