Agli iscritti alla Gestione separata – coperti dalla contribuzione figurativa – durante i periodi di congedo di congedo parentale e di maternità o paternità spetta l’assegno INPS per il nucleo familiare (ANF).
Leggi spettano il congedo parentale e l’indennità in Gestione separata INPS.
A prevedere l’estensione delle tutele per i dipendenti in maternità e paternità (Decreto Legislativo n.151/2001) anche a chi lavora con contratto a progetto è stato il D.M. 12 luglio 2007 in attuazione dell’art.1, comma 791 della manovra finanziaria 2007 (Legge 27-12-2006 n.296).
Agli iscritti alla Gestione separata – di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/95 – viene riconosciuto il diritto alla contribuzione figurativa.
Come noto, tali contributi si conteggiano ai fini della pensione e dei requisiti previdenziali, per i periodi di astensione dal lavoro nei quali viene corrisposta una indennità di maternità.
Tuttavia, la norma non accennava ad un eventuale utilizzo di tale accredito per prestazioni non pensionistiche, ad esempio per il diritto all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.
Ecco perché, in risposta ad una apposita richiesta di parere, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto (dovendo essere soddisfatto il requisito della specifica copertura contributiva) di dover riconoscere in caso di maternità di persone iscritte alla Gestione Separata il beneficio dell’assegno per il nucleo familiare anche nei periodi di versamento della sola contribuzione figurativa.
Dunque il diritto all’ANF deve essere riconosciuto in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per maternità, quindi in tutti i casi di congedo di maternità (ordinario, anticipato, prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento), congedo di paternità e congedo parentale coperti da tale contribuzione.