Errata corrige per la riforma del lavoro a ridosso della sua entrata in vigore (18 luglio 2012, con partenze a scaglioni): in Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate delle correzioni alla legge n. 92/2012.
Più in particolare viene rettificato l’articolo 1 comma 40 della legge di riforma del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92) pubblicata nel supplemento ordinario n. 136/L alla Gazzetta Ufficiale recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro”.
Questo riguarda i casi in cui la conciliazione, obbligatoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, avvenuta davanti alla Commissione di conciliazione ex art 410 c.p.c. presso la DTL porti ad un esito positivo e preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
In questo caso si applicano le disposizioni in materia di Aspi ed è possibile affidare il lavoratore ad agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di supporto alla ricollocazione professionale per la sua ricollocazione sul mercato del lavoro.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2012 si legge che «nella legge citata in epigrafe, pubblicata nel sopra indicato Supplemento ordinario, all’art. 1, comma 40, capoverso art. 7, alla pag. 7 prima colonna, al comma 7, ultimo rigo, dove è scritto: “…lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”, leggasi: “…lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”».