Congedo parentale e indennità giornaliera di malattia ora sono ad appannaggio anche dei professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995), anche se non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
È la novità entrata in vigore il 1° gennaio 2012 dalla manovra finanziaria Monti (art. 24, comma 26 del decreto legge n. 201/2011) che ha ampliato la platea di professionisti ai quali si applica l’indennità giornaliera di malattia e del trattamento economico per congedo parentale di cui all’art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
Ora l’INPS ha diffuso un messaggio, il n. 4143 con le indicazioni operative per le strutture territoriali, chiamate ad accettare le domande di malattia e/o congedo parentale.
Domande che per il momento devono essere trasmesse con i canali tradizionali, ma che poi potranno fare anch’esse riferimento alle procedure telematiche già implementate.
Le citate Strutture avvieranno la conseguente istruttoria che potrà essere completata a seguito delle ulteriori indicazioni operative e procedurali che saranno fornite dalla Direzione centrale.