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Pensioni INPS per lavori usuranti: come ottenere i benefici

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 7 Marzo 2012
Aggiornato 20 Febbraio 2017 11:48

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L’INPS chiarisce le modalità di certificazione per i lavori usuranti nel caso in cui si perfezioni il requisito agevolato in più gestioni, si sia titolari di assegni o pensioni di invalidità, si sia iscritti al Fondo di previdenza dei pubblici servizi di trasporto.

Ai lavori usuranti e al diritto al pensionamento anticipato per i lavoratori addetti ai lavori faticosi e pesanti (con riferimento al D.Lgs. 67/2011 modificato dal D.Lgs. 6/12/2011 n. 2011) l’INPS ha dedicato il messaggio n. 3844.

L’Istituto specifica le modalità per ottenere la certificazione del diritto ai benefici pensionistici previsti per questo tipo di lavoratori, precisando cosa accade nel caso in cui siano i titolari di assegno o pensione di invalidità, o maturino il requisito agevolato in più gestioni pensionistiche (sia nel FPLD che in una Gestione dei lavoratori autonomi), o siano iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Titolari di assegno o pensione di invalidità

In merito alla compatibilità tra il beneficio pensionistico riconosciuto ai lavoratori che svolgono attività usuranti definite dal D.L. n. 67/2011 e la titolarità di assegno ordinario o pensione di invalidità, l’INPS chiarisce che quest’ultima non costituisce elemento ostativo ai fini della certificazione attestante lo svolgimento dell’attività da lavoro faticoso e pesante.
La liquidazione della pensione di anzianità con il riconoscimento dell’agevolazione può però avvenire solo previa revoca o mancata conferma delle prestazioni di lavoro usurante.

F.P.L.D. e Gestione dei lavoratori autonomi

Con riferimento ai lavoratori che perfezionano il requisito agevolato sia nel FPLD che in una delle Gestioni del lavoratori autonomi viene precisato che la certificazione deve essere rilasciata dove si perfeziona per primo il requisito agevolato e che il diritto per il pensionamento con il requisito agevolato può essere conseguito solo in questa. Permane però la possibilità di conseguire il diritto a pensione in altra gestione, al raggiungimento dei requisiti ordinari.

Personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

L’INPS tratta poi il tema del soppresso Fondo di previdenza dei pubblici servizi di trasporto, precisando che i periodi di anzianità contributiva, maturati nell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria) anteriormente al 1° gennaio 1996 non possono essere considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Gli autoferrotranvieri possono cumulare tutti i periodi contributivi provenienti dal soppresso fondo (comma 10, dell’art. 3, decreto legislativo 29 giugno 1996, n.414), ma anche quelli acquisiti nello stesso Fondo pensioni lavoratori dipendenti prima o dopo il 1° gennaio 1996.

La liquidazione della pensione potrà poi avvenire facendo ricordo al Fondo oppure all’AGO, presentando la domanda di trasferimento di tutta la posizione assicurativa acquisita nel Fondo soppresso.

La certificazione sarà rilasciata

  • dall’AGO per i lavoratori iscritti Fondo che però non hanno maturato i requisiti per la liquidazione della pensione di anzianità in questo ma a carico del FPLD;
  • dal Fondo se il lavoratore matura i requisiti sia a carico del Fondo che dell’AGO ma in fase di liquidazione sceglie il trattamento più favorevole;
  • dalla gestione nella quale matura per prima il diritto di pensione all’anzianità, se questo avviene prima nell’AGO e successivamente nel Fondo.

Periodi di ricongiunzione

Nel caso di periodi di ricongiunzione volti al raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità il lavoratore può richiedere la certificazione dei benefici dei lavori faticosi e pesanti al Fondo, pagando l’intero ammontare dell’onere di ricongiunzione residuo, oppure all’AGO, rinunciando all’operazione di ricongiunzione.