L’articolo 22 della Legge di Stabilità, ovvero la legge n. 183/2011, prevede l’incremento di un punto percentuale l’aliquota contributiva pensionistica per coloro i quali risultano iscritti alla Gestione Separata.
Lo rende noto l’INPS, attraverso l’emissione della circolare n.16, che conferma l’incremento portando a 27,72%, comprendente lo 0,72% di aliquota aggiuntiva per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
L’incremento dell’1% coinvolge anche i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, che vedono salire la loro aliquota al 18%.
In relazione ai compensi, vanno calcolati con i contributi in vigore nel 2011 tutti quelli riferiti a prestazioni effettuate nel 2011, anche se corrisposti nel 2012, ma solo entro il 12 gennaio.
Infine, in relazione ai minimali e ai massimali di reddito, tali valori sono fissati rispettivamente in 14.930 euro e 96.149 euro.
E’ importante ricordare che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2012 e riferiti a prestazioni effettuate nel 2011 sono da calcolare con i contributi in vigore nel 2011.