Licenziamenti: sono cambiate a partire da gennaio 2012 le modalità per presentare ricorso in caso di interruzione dei contratti di lavoro a tempo determinato, introdotte con la legge 183, articolo 32 (Collegato Lavoro 2010).
Per i datori di lavoro è bene sapere che per contestare un licenziamento, i dipendenti assunti come lavoratori a tempo determinato devono presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di scadenza del contratto a termine, o in alternativa entro 270 giorni dal tentativo di conciliazione, qualora si sia effettuato.
L’impugnazione del licenziamento da parte di chi supera tali tempistiche, pertanto, non sarà ritenuta valida.
Le vecchie regole hanno smesso di avere valore dal 31 dicembre 2011, dopo essere state prorogate a tale data dal decreto Milleproroghe approvato il 16 febbraio 2011 (il vecchio termine era stato fissato al 24 gennaio 2011).
L’articolo 32 della legge 183 riguarda tutti i datori di lavoro che danno occupazione stipulando contratti a termine. Infatti gli impiegati a tempo determinato, progetto, o somministrazione possono presentare ricorso contro un eventuale licenziamento, purché la contestazione avvenga entro i 60 giorni imposti dalla legge.