La clausola di salvaguardia dell’aliquota del TFR è stata introdotta con la Legge Finanziaria del 2007 (valida quindi dal primo gennaio del 2007), che fra le altre novità, l’aveva prevista per consentire a coloro che avevano cessato il rapporto di lavoro di poter beneficiare di aliquote precedenti. Ossia, attraverso questa clausola di salvaguardia il nuovo sistema non avrebbe comportato il pagamento di imposte maggiori rispetto a quelle dovute in base alle aliquote in vigore prima della nuova Legge Finanziaria.
Aliquota TFR: come funziona la clausola di salvaguardia
Tale clausola viene applicata all’imposta dovuta sul trattamento di fine rapporto (TFR) e a qualsiasi altra somma equipollente che sia relativa alla cessazione del rapporto professionale. Quando si parla di somme equipollenti ci si riferisce a quelle che dipendono dalla durata del lavoro sia come dipendete sia come pubblico impiegato e relative, ad esempio, a indennità corrisposte a titolo di:
- preavviso
- capitalizzazione di pensioni
- patto di non concorrenza
- provvedimento dell’autorità giudiziaria
- transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro
- incentivo all’esodo
La verifica della clausola di salvaguardia viene effettuata immediatamente dal sostituto d’imposta nel momento in cui viene determinata l’imposta provvisoria con il reddito di riferimento. La liquidazione definitiva dell’imposta per il TFR viene successivamente effettuata dall’Amministrazione finanziaria, che lo farà servendosi dei dati che il sostituto d’imposta ha inserito durante la compilazione del Modello 770.