Per i datori di lavoro coperti da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) che effettuano riduzioni di personale nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo la Legge di Bilancio per il 2018 aumenta, raddoppiandola, la misura del ticket di licenziamento. Nessuna novità è invece prevista per le imprese non soggette alla CIGS.
La novità è contenuta nell’articolo 20, comma 2, della Legge di Stabilità 2018 e vede coinvolti tutti i datori di lavoro e le imprese soggette al versamento del contributo CIGS previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 148/2015, indipendentemente dalle dimensioni aziendali.
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Dunque, l’importo del ticket licenziamento, introdotto con la Legge Fornero e dovuto nei casi di interruzione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in rapporto all’anzianità del lavoratore, dal 1° gennaio 2018 diventa pari:
- al 41% del massimale NASpI, come oggi, per i licenziamenti individuali (massimo di 1.470 euro per i rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi);
- all’82% per i licenziamenti collettivi (massimo di 2.940 euro per ciascun dipendente licenziato), moltiplicato per tre nei casi in cui non si raggiunga l’accordo.
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In particolare al comma 2 dell’articolo 20 della Legge di Bilancio 2018 si legge:
“A decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all’82 per cento.Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017”.
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