Con la circolare n. 163/2017 l’INPS ha fornito istruzioni sulle modalità di accesso agli sgravi contributivi previsti per i contratti concilianti vita professionale e privata dal decreto interministeriale del 12 settembre 2017. L’Istituto dà così avvio alla prima fase della misura, a valere sulle risorse 2017 pari a 55 milioni di euro (per il 2018 sono stati stanziati altri 54 milioni di euro).
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A beneficiare dello sgravio contributivo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore e da precedenti contratti aziendali.
Il tutto a patto di rispettare i seguenti requisiti:
- le forme di conciliazione offerte con il contratto depositato devono riguardare almeno due tra gli istituti di conciliazione elencati nel decreto e almeno uno deve rientrare nelle aree di intervento genitorialità o flessibilità organizzativa;
- il contratto aziendale deve riguardare almeno il 70% dei dipendenti;
- i contratti collettivi aziendali devono essere sottoscritti e depositati telematicamente presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018;
- possesso della regolarità contributiva attestata tramite il DURC;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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Riportiamo di seguito le misure individuate nel decreto interministeriale:
- A) Area di intervento genitorialità:
- estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
- estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
- previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
- percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
- buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
- B) Area di intervento flessibilità organizzativa:
- lavoro agile;
- flessibilità oraria in entrata e uscita;
- part-time;
- banca ore;
- cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
- C) Welfare aziendale:
- convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
- convenzioni con strutture per servizi di cura;
- buoni per l’acquisto di servizi di cura.
La domanda di accesso al beneficio va inoltrata all’INPS utilizzando il modulo “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno del servizio “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, entro il 15 novembre 2017. L’ammissione al beneficio avverrà a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.
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