Con la circolare n. 3/2017 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito istruzioni in merito alla revoca delle agevolazioni concesse in termini di sgravi contributivi per l’assunzione di personale in possesso di determinati requisiti, in presenza di irregolarità contributive e delle altre condizioni individuate dall’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 accertate a seguito di visita ispettiva. Ora l’INL, con la nota di protocollo n. 255/2017, fornisce indicazioni operative in merito, condivise con l’INPS e con l’INAIL, in risposta a specifiche richieste pervenute dagli Uffici territoriali.
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Nella circolare l’INL aveva già precisato che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC, la cui assenza, all’esito dell’invito a regolarizzare emesso dagli Istituti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, determina la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti e oggetto di verifica ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006.
Il riferimento è alle agevolazioni di natura contributiva e normativa previste da diverse tipologie di incentivi concessi ad esempio in caso di assunzioni di lavoratori in NASpI, aderenti al progetto Garanzia Giovani, aventi i requisiti richiesti dal Bonus Sud, over “50”, donne in particolari condizioni di disagio occupazionale da un determinato periodo e così via.
L’omissione contributiva, che comporta il mancato rilascio del DURC può essere accertata anche durante un accesso ispettivo, costituendo una delle cause di irregolarità al pari delle eventuali altre irregolarità già accertate nei confronti del datore di lavoro. Gli organi di vigilanza hanno quindi l’onere di comunicare agli Istituti previdenziali l’esito degli accertamenti. Il meccanismo dell’invito alla regolarizzazione prescinde dalle modalità di accertamento delle omissioni contributive, quindi opera anche nell’ipotesi in cui le stesse omissioni siano accertate in sede ispettiva in relazione.
Se il trasgressore non provvede alla regolarizzazione nei quindici giorni successivi all’invito ex art. 4 del D.M. 30 gennaio 2005 il DURC non può essere rilasciato e il permanere della situazione di irregolarità impedisce altresì la fruizione dei medesimi benefici per l’intera compagine aziendale fino all’intervenuta attestazione di regolarità con il DURC online.
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L’Ispettorato fornisce però anche un’altra importante precisazione: le violazioni rilevate in sede ispettiva comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, anche in caso di successive regolarizzazioni. Il versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell’ispezione inciderà positivamente solo sul successivo rilascio del DURC.