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Disoccupazione edile con proroga 2017

di Barbara Weisz

27 Settembre 2017 14:50

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Diritto alla disoccupazione edile dei lavoratori licenziati entro sei mesi dall'accordo sindacale di crisi occupazionale, anche se la cessazione avviene nel 2017.

Il trattamento di disoccupazione edile viene riconosciuto anche ai lavoratori licenziati nel 2017, se la cessazione del rapporto di lavoro avviene entro sei mesi dalla firma dell’accordo sindacale sullo stato di grave crisi occupazionale, che però deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 2016. La precisazione arriva dall’INPS (messaggio 3616/2017), che estende il diritto al sussidio per i lavoratori dell’edilizia in base alle indicazioni arrivate dal ministero del Lavoro, che ha stabilito un’interpretazione estensiva delle norme contenute nella Riforma del lavoro del 2012.

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Sussidi 2017

Si tratta della legge 92/2012, che ha abolito a partire dal 2017 la mobilità e la disoccupazione edile. Sulla base di questa norma, con la circolare 2/2013 l’INPS aveva stabilito lo stop al trattamento a partire dal primo gennaio 2017. Successivamente, il Ministero del Lavoro, con la circolare 16/2016, ha precisato che il termine del 31 dicembre 2016 è da riferirsi all’individuazione dei casi di crisi occupazionale ai fini dell’accesso al trattamento speciale di disoccupazione edile e alla relativa procedura sindacale. Non alla data del licenziamento e alla domanda di disoccupazione.

Nel momento in cui la procedura sopra descritta per stabilire l’effettivo stato di grave crisi dell’occupazione si è conclusa entro la fine del 2016, il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione, (che viene erogato per un periodo di 27 o 18 mesi) si estende ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo. Di conseguenza, l’INPS ha stabilito che le domande di disoccupazione dei lavoratori dell’edilizia vengono considerate valide per gli eventi di licenziamento intervenuti entro sei mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, raggiungimento che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016. Esempio: procedura sindacale di riconoscimento dello stato di crisi conclusa il 15 dicembre 2016: il trattamento di disoccupazione edile viene riconosciuto ai lavoratori licenziati entro il 15 giugno 2017.

INPS