Asdi anche nel 2017 per i lavoratori disoccupati che hanno terminato la NASpI: la proroga dell’assegno di disoccupazione residuale è contenuta nel decreto ministeriale del Lavoro del marzo scorso relativa alla SIA, il Sussidio di Inclusione Attiva. L’articolo 4 del decreto ministeriale prevede che, in attesa della partenza a pieno regime del SIA, il sussidio Asdi prosegua nel 2017 e nelle successive annualità, con le stesse modalità fin qui applicate (decreto 29 ottobre 2015 Ministro del Lavoro).
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L’Asdi è regolata dal dlgs 22/2015, spetta a lavoratori che dopo aver usufruito per intero della NASpI si trovino ancora in stato di disoccupazione, abbiano un ISEE non superiore ai 5mila euro, e appartengano a una delle seguenti categorie:
- nucleo familiare con almeno un figlio minorenne,
- età superiore ai 55 anni.
L’Asdi è pari al 75% dell’ultima NASpI percepita, viene pagata per sei mesi, decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.
Bisogna presentare domanda all’INPS, entro 30 giorni dal termine di fruizione della NASpI, utilizzando i servizi INPS online, oppure tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o rivolgendosi a patronati e intermediari.
L’Asdi prevede la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato presso i competenti servizi per l’impiego, l’importo dell’assegno viene decurtato in caso di mancata presentazione del percettore Asdi, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni dei Centri per l’Impiego competente o di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento. In questi casi, il taglio dell’assegno è pari a un quarto di una mensilità, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia.
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Se invece l’importo dell’assegno è ridotto per nuova occupazione (con reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale), o avvio di un’attività autonoma, l’indennità Asdi è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto.