La Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, co. 277 della legge 208/2015) ha previsto particolari agevolazioni per l’accesso alla pensione per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati alla esposizione alle polveri di amianto, per il periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto. Si tratta di benefici in termini di trattamenti straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato.
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Ora l’INPS, con la circolare n. 68/2017 illustra tale beneficio precisando che i lavori coinvolti in bonifiche dell’amianto nel settore ferroviario potranno godere di una maggiorazione contributiva utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione ai sensi di quanto già riconosciuto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992.
Viene inoltre chiarito che per accedere al beneficio, sono necessarie:
- la dichiarazione del datore di lavoro che, utilizzando il modello allegato alla circolare, deve attestare i periodi di lavoro svolto;
- la certificazione dell’INAIL che conferma il diritto di godere dell’agevolazione.
Per il conseguimento del beneficio è infatti necessario che i soggetti:
- abbiano svolto l’attività con assoggettamento all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’INAIL;
- non risultino titolari di trattamento pensionistico diretto;
- abbiano prodotto istanza all’INPS entro il 1° marzo 2016, scadenza indicata nel Messaggio INPS n. 781/2016.
Le imprese interessate sono quelle caratterizzate dalle seguenti codici ATECO 2007:
- Gruppo 30.2 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario;
- Classe 30.20 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario;
- Categoria 30.20.0 Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere;
- Sottocategoria 30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane;
- Sottocategoria 30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere.
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I datori di lavoro sono quelli classificati con i seguenti codici statistico contributivi (c.s.c.):
- c.s.c. 10604 e c.s.c. 40604 per il codice Ateco 2007 30.20.01;
- c.s.c. 10668 e c.s.c. 40668 per il codice Ateco 2007 30.20.02;
- c.s.c. 10668 e 40668 per il codice Ateco 2007 33.17.00, attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori).
I lavoratori con i requisiti richiesti potranno contare su una rivalutazione del periodo di lavoro, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici per il coefficiente dell’1,5, previsto l’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992, anche se di durata inferiore ai dieci anni. Ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.