Potrebbe arrivare presto una proroga al 2018 per l’Opzione Donna, la forma di pensione anticipata che prevede un calcolo della pensione interamente con il sistema contributivo (rispetto al sistema misto, il taglio sulla pensione può arrivare al 20- 30%), esercitabile da tutte le lavoratrici che hanno compiuto 57 anni, se dipendenti, o 58 anni, se autonome, entro il 31 dicembre 2015, e alla stessa data avevano almeno 35 anni di contributi. Poiché per accedere all’Opzione Donna, bisogna calcolare anche l’aspettativa di vita, la Legge di Stabilità 2017 ha esteso tale opzione alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti per effetto degli incrementi della speranza di vita.
=> Opzione Donna 2017, istruzioni INPS
Negli ultimi tempi sono state numerose le lavoratrici che hanno chiesto a gran voce, anche manifestando in piazza a Roma, di ottenere la proroga del regime previdenziale Opzione Donna. Quello che chiedono le lavoratrici interessate al Governo e al Parlamento è di vigilare sui fondi non spesi, ma stanziati per finanziare la misura.
A fronte di tali richieste, alcuni componenti della Commissione Lavoro al Senato (i senatori Catalfo, Puglia e Paglini) hanno presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro del Lavoro e delle Poliche sociali “sulla prosecuzione della sperimentazione del regime Opzione Donna”.
=> Opzione Donna: proroga e novità
In particolare i senatori chiedono al Ministro come intenda ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015, dando attuazione a quanto previsto dalla legge n. 243 del 2004 e destinando i risparmi relativi ad una proroga al 2018 di “Opzione Donna“, assumendo le opportune iniziative normative in considerazione del fatto che:
- l’ingresso delle 36.000 lavoratrici previsto dalla nota tecnica INPS in modo scaglionato nel triennio 2016-2018 prevede la numerosità per anno delle lavoratrici optanti ed i relativi oneri previdenziali stimati anno per anno, che ammonterebbero a complessivi 2,5 miliardi di euro nel periodo 2016-2021 e calcolati su una media di pensioni valutate dall’INPS stessa, come risulta dalle tabelle incluse nella nota tecnica;
- la numerosità delle potenziali donne optanti per l’anno 2016 prevista dalla nota tecnica risulta pari a:
- 22.900 lavoratrici per un onere a carico della finanza pari a 160 milioni di euro;
- per l’anno 2017 un totale progressivo di 32.100 donne (stimando adesioni in ritardo) con un onere di 405 milioni di euro;
- nel 2018 per un totale progressivo di 33.600 donne (stimando le adesioni in ritardo) con un onere di 702 milioni di euro.
Dall’esame dei dati riportati dalla nota tecnica si rileva che dall’anno 2022 si producono già effetti positivi per la finanza pubblica e nell’anno 2025 si concretizza un risparmio di 368,8 milioni di euro; nel 2028 è ipotizzabile il pareggio dei conti sulla base di un risparmio costante di circa 300 milioni di euro; ne consegue che, ipotizzando una vita residua media di circa 20 anni, a partire dal 2029, il guadagno complessivo sulle 36.000 donne sarà pari a circa 6 miliardi di euro;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituisce al comma 281 dell’art. 1 un monitoraggio, tramite il “contatore“, necessario per consentire la redazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di una relazione da presentare al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, sull’attuazione della sperimentazione con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti, con un raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all’attuazione e le relative previsioni di spesa. Prevede quindi che il Parlamento, sulla base di tale relazione effettuata con riferimento al monitoraggio con cadenza annuale (cosiddetto contatore), adotti un successivo provvedimento legislativo di proroga del regime sperimentale opzione donna “Qualora dall’attività di monitoraggio (…) risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa (…), anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, (…) [disponendo] l’impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione”;
- inoltre, con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio per il 2017), articolo 1, commi 222-225, il legislatore, confermando la data di ultimazione al 31 dicembre 2105 della sperimentazione, si limita soltanto ad un’estensione dell’opzione alle circa 4.000 lavoratrici (del quarto trimestre degli anni 1957 e 1958) che erano rimaste escluse per effetto dell’incremento dell’aspettativa di vita; tale intervento legislativo a detta degli interroganti non costituisce alcuna proroga della sperimentazione;
- se si estendesse la proroga al 31 dicembre 2018, l’ampliamento della platea di donne aderenti al regime sperimentale apporterebbe ulteriori benefici alle casse dello Stato: a titolo esemplificativo, ipotizzando di estendere ad una platea di aderenti costante pari a 36.000 unità all’anno per il triennio 2016-2018, i benefici per lo Stato decorrerebbero a partire dagli anni 2030-2032, e il risparmio complessivo ammonterebbe a circa 24 miliardi di euro;
- le risorse non utilizzate nel 2016 atte a consentire il prosieguo della sperimentazione ammontano a circa 58 milioni di euro e risultano certificate dal confronto tra i dati INPS della nota tecnica e quelli della tabella fornita dall’INPS in data 2 febbraio 2017 in risposta all’interrogazione dell’on. Polverini 5-10456 avente ad oggetto le pensioni liquidate, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, comma 9, relative all’opzione donna:
- a) nota tecnica Inps del 28 agosto 2015: accessi all’opzione donna previsti per l’anno 2016 pari a 22.900 (dipendenti e autonome del settore privato e settore pubblico) con un onere previsto di 160 milioni di euro;
- b) tabella Inps del 2 febbraio 2017: accessi all’opzione donna previsti per l’anno 2016 pari a 16.790 (dipendenti e autonome del settore privato e settore pubblico).
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