Ecco come si calcola la contribuzione figurativa che le imprese devono pagare ai lavoratori con cui stipulano accordi di incentivo all’esodo in base alla Riforma del Lavoro Fornero e che, negli ultimi anni, hanno svolto periodi di lavoro in part-time: i dettagli sono forniti nel messaggio INPS 1360/2017. Il riferimento normativo è l’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 92/2012, che regolamento l’incentivo erogato dall’INPS ma finanziato dal datore di lavoro. Possono accedere a questa forma di pensione anticipata i lavoratori a cui mancano non al massimo quattro anni dal requisito pensionistico.
=> Esodo pensione: istruzioni per datori di lavoro
L’INPS ha elaborato un apposito algoritmo per valorizzare correttamente la contribuzione dei lavoratori che nei due o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro abbiano prestato attività lavorativa part-time, determinando il valore delle settimane utili da assegnare mensilmente all’intero periodo oggetto di contribuzione correlata. La retribuzione da prendere a riferimento per il versamento dei contributi dipende dalla data dell’accordo.
Se la domanda per la procedura di esodo è antecedente al primo maggio 2015, la contribuzione è determinata secondo i criteri ASpI (sussidio di disoccupazione sostituito dalla NASpI), quindi: retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. Vanno considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che siano interamente o parzialmente retribuite, con esclusione di quelle interamente non retribuite.
Se la domanda è successiva al primo maggio 2015, si fa riferimento all’imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni.
Dunque, in base alle regole sopra esposte, l’INPS ha elaborato il sistema di calcolo da applicare a lavoratori in part-time. Se invece nei due o quattro anni precedenti il rapporto di lavoro è sempre stato a tempo pieno, il numero delle settimane utili ai fini della contribuzione coinciderà esattamente con le settimane di diritto.
Nel flusso Uniemens i datori di lavoro non devono valorizzare le settimane utili né le coperture settimanali (calcolo effettuato dall’algoritmo INPS). Devono, però, indicare i seguenti valori all’interno degli elementi sotto riportati:
- <Qualifica1>: “T” o “V” a seconda del momento di presentazione della domanda di esodo se antecedente o successivo al 1° maggio 2015;
- <Qualifica2>: medesimo valore inserito nel flusso relativo all’ultimo mese di attività lavorativa precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Infine, per il corretto accreditamento delle settimane di contribuzione per i lavoratori con decorrenza del trattamento pensionistico all’interno del mese (es. lavoratori ferrovieri e postali) è stata istituita in <tipocessazione> dell’elemento <cessazione> una nuova causale, individuata dal codice 5, avente come significato “Cessazione della fruizione della prestazione di esodo art. 4, commi da 1 a 7 ter, L. n. 92/2012, per i soggetti con decorrenza inframese del trattamento pensionistico”. In tale campo il datore di lavoro indicherà la data di cessazione della prestazione di esodo.