Stop Voucher Lavoro: il vuoto normativo

di Barbara Weisz

21 Marzo 2017 15:41

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Abolizione voucher: vuoto normativo su lavoro accessorio, obblighi di comunicazione e sanzioni per buoni acquistati prima del 17 marzo: dubbi e risposta del Ministero.

L’abrogazione lampo dei voucher lavoro da parte del Governo con il decreto di venerdì 17 marzo ha creato problemi a tutti, perfino all’INPS con un “down” del servizio online di attivazione e riscossione dei buoni già acquistati, operazione possibile fino al 31 dicembre 2017. La procedura è stata riattivata ma resta invece il vuoto normativo per molteplici situazioni di lavoro occasionale e non. Alle critiche delle imprese si aggiungono quelle di professinisti e consulenti del lavoro, che chiedono correttivi alla legge.

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Il problema, come noto, è il seguente: dal 17 marzo, per effetto dell’entrata in vigore del decreto del Governo, sono state cancellate le norme sui voucher lavoro, che quindi non sono più acquistabili. Si possono solo utilizzare i buoni già acquistati in data precedente, per pagare prestazioni fino al 31 dicembre 2017.

Nel dettaglio, spiegano i Consulenti del lavoro con il Parere 2/2017, le norme abrogate «disciplinavano gli aspetti essenziali del lavoro accessorio: definizione, campo di applicazione, sanzioni, aspetti previdenziali», e prevedevano «i limiti economici, unico elemento definitorio sostanziale, lo speciale regime per l’agricoltura, le modalità di accesso al lavoro accessorio», l’obbligo di comunicazione preventiva introdotto nell’autunno scorso (Dlgs 185/2016), con un conseguente apparato sanzionatorio.

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Quindi, per effetto del decreto 25/2017, le norme sopra descritte (articoli da 48 a 50 del dlgs 81/2015), sono abrogate dal 17 marzo, determinando una situazione con punti di

«criticità di non poco conto, perché ciò significa che nel caso di attivazione di voucher acquistati sino al 17 marzo 2017, ci si troverà di fronte alla necessità di gestire un rapporto di lavoro privo di una disciplina propria. Anzi, senza regola alcuna».

Non c’è quindi solo un problema di regolamentazione inesistente per rapporti di lavoro atipico (diverso da dipendente, autonomo e parasubordinato) ma anche un vuoto normativo per le norme rimaste da applicare ai voucher ancora utilizzabili, fra cui quella (prevista dal terzo comma dell’articolo 49) sugli obblighi di comunicazione e relative sanzioni. Non più applicabili, nemmeno ai casi in cui continueranno ad essere utilizzati i voucher. Dunque, la richiesta è un intervento correttivo che colmi il vuoto normativo che si è creato e la previsione  esplicita che, rispetto all’attuale proroga al 31 dicembre 2017, preveda un regime transitorio delle norme abrogate.

Risposta del Ministero

In realtà, sul punto specifico del regime transitorio è intervenuto il Ministero del Lavoro, chiarendo che «l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio », dovrà essere effettuato «nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto».

Per quanto riguarda le questioni tecniche legate al sito INPS, il servizio on line per l’attivazione, la riscossione e il rimborso dei voucher acquistati prima del 17 marzo 2017 è stato riattivato il 21 marzo, dopo una serie di interventi tecnici sulla procedura, che non prevede più la possibilità di acquisto.