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Sussidio FIS: più tempo per la domanda

di Noemi Ricci

Pubblicato 15 Marzo 2017
Aggiornato 16 Marzo 2017 09:59

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I chiarimenti dell'INPS e del Ministero del Lavoro ai dubbi interpretativi sula decorrenza della prestazione di assegno di solidarietà.

Con il Messaggio n. 1133/2017 l’INPS ha fornito chiarimenti in tema di Fondo di integrazione salariale (FIS) ed in particolare sui termini di presentazione delle domande di assegno di solidarietà. Messaggio che fa seguito alla circolare n. 176/2016 con la quale sono state fornite le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni erogate dal FIS, il nuovo ammortizzatore sociale per piccole imprese con almeno 5 dipendenti previsto dal Dlgs 148/2015 5, sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

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Le istanze di accesso all’assegno di solidarietà garantite dal FIS devono essere presentate in via telematica all’INPS entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale, quindi la riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Alcune perplessità sono state sollevate con riferimento all’ipotesi di presentazione tardiva dell’istanza. L’INPS chiarisce che tali termini non vanno ritenuti come termini di decadenza ma come termini di natura ordinatoria, dunque l’eventuale mancato rispetto dei termini la decadenza dalla possibilità di conseguire la suddetta prestazione.

In più il Ministero del Lavoro, con nota prot. 1502/2017, ha chiarito che è lecito applicare la regola generale secondo la quale l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda, data alla quale va ancorata la decorrenza della riduzione dell’attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo.

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Le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione della domanda non saranno indennizzabili e, in caso di presentazione tardiva della domanda, il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 della circolare n. 176/2016.

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