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Ammortizzatori sociali: importi 2017

di Noemi Ricci

Pubblicato 22 Febbraio 2017
Aggiornato 9 Marzo 2018 18:33

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I chiarimenti INPS in tema di mobilità ordinaria e disoccupazione speciale edilizia e gli importi massimi 2017 per NASpI, CIG, disoccupazione agricola e altri ammortizzatori sociali.

Con la circolare n. 36/2017, l’INPS ha fornito precisazioni sull’indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale edile e ha fornito gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del credito cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2017 (la misura è in vigore dal 1° gennaio 2017).

=> Ammortizzatori sociali: novità 2017

Integrazione salariale

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%:

Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 971,71 914,96
Superiore a 2.102,24 Alto 1.167,91 1.099,70

Tali importi massimi vengono incrementati del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali:

 Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 1.166,05 1.097,95
Superiore a 2.102,24 Alto 1.401,49 1.319,64

Fondo credito

Massimali assegno ordinario
Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro)
Inferiore a      2.126,33 1.154,85
Compresa tra  2.126,33 – 3.361,21 1.331,11
Superiore a     3.361,21 1.681,62

 

Massimali assegno emergenziale
Retribuzione tabellare annua lorda
(euro)
Importo al lordo della riduzione 5,84
(art. 26, L. 41/1986) (euro)
Importo al netto della riduzione 5,84
(art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a       40.720,45 2.378,58 2.239,67
Compresa tra  40.720,45 – 53.578,73 2.679,45
Superiore a     53.578,73 3.750,21

Fondo credito cooperativo

Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a       38.494,84 2.281,32 2.148,09
Quota compresa tra  38.494,84 – 53.690,17 3.068,44
Quota superiore a     53.690,17 3.568,87

NASpI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI per il 2017 è pari a 1.195 euro, lo stesso importo già indicato nella circolare n. 94/2015, non essendo intervenute nel frattempo modifiche normative. L’importo massimo mensile NASpI non può in ogni caso superare, per il 2017, euro 1.300.

=> Riforma ammortizzatori sociali: guida

Disoccupazione agricola

Gli importi massimi per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2017 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2016, sono quelli stabiliti per il 2016 stesso e indicati nella circolare n. 48/2016, seguendo il principio della competenza:

  • 1.167,91 euro per ciò che riguarda il massimale più alto;
  • 971,71 euro per quanto al massimale più basso.

Mobilità ordinaria

Per quanto concerne le precisazioni sull’indennità di mobilità ordinaria, nella circolare l’Istituto ricorda che Legge Fornero (articolo 2, comma 71 della legge n. 92/2012) ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle norme (articoli da 6 a 9 della legge n. 223/1991) che disciplinano la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.

Di conseguenza i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo, a partire dal 31 dicembre 2016, non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria. L’Istituto segnala di aver aggiornato le procedure informatiche per inibire la presentazione di domande telematiche con data di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016.

Disoccupazione speciale edilizia

Anche con riferimento ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, l’INPS precisa che le procedure informatiche sono state aggiornate al fine di inibire la presentazione di domande telematiche con data di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016, poiché:

“Il trattamento speciale di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n.  451, è stato abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell’articolo 2, comma 71, lettera f) della legge 28 giugno 2012 n. 92. Lo stesso art. 2 comma 71 ha disposto, alla lettera g), l’abrogazione, dal 1 gennaio 2017, del trattamento speciale dell’edilizia di cui agli articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427. Infine, l’art. 2, comma 71, lett. c) della legge 28 giugno 2012 n. 92, ha abrogato il trattamento speciale per l’edilizia ex articolo 11, comma 2 della legge n. 223 del 1991”.