Con l’ottava salvaguardia il Governo ha intenzione di chiudere definitivamente la questione esodati e, a tale scopo, con la Legge di Stabilità 2017 ha abolito il Fondo destinato alla tutela dei lavoratori che avevano stretto accordi per l’esodo con i datori di lavoro prima della Riforma delle Pensioni Fornero, rimanendo poi senza pensione né stipendio.
Fino al 2 marzo 2017 i lavoratori esodati tutelati da quest’ultimo provvedimento – coloro che sono entrati in mobilità entro il 31 dicembre 2014 – possono presentare istanza di accesso alla salvaguardia alle Direzioni Territoriali del Ministero del Lavoro o all’INPS per verificare il rispetto dei requisiti richiesti dall’articolo 1, co. 212 e ss della legge 232/2016.
=> Ottava salvaguardia Esodati in Legge Stabilità 2017
Con la Circolare n. 41/2016 il Ministero del Lavoro ha definito gli adempimenti devono effettuare, per il riconoscimento della tutela, i lavoratori individuati dalle lettere d), e) ed f) dell’articolo 1, co. 214 della legge 232/2016, ovvero:
- i lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi con il datore di lavoro o con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Questi devono, a corredo dell’istanza di accesso al beneficio:
- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- copia dell’accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011;
- i lavoratori che nel 2011 hanno fruito del congedo per assistere figli con gravi disabilità. Questi devono produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa al provvedimento di congedo previsto dall’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo;
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011:
- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero alla mancata rioccupazione a tempo indeterminato;
- copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rappor to di lavoro a tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.
=> Esodati: salvaguardie, novità, approfondimenti e proposte
I lavoratori in mobilità ordinaria o in trattamento speciale edile e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione IVS entro il 4 dicembre 2011 dovranno invece attendere istruzioni INPS su come presentare domanda di salvaguardia.
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