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Con il Messaggio 4752/2016, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 185/16 che ha modificato l’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/15, in tema di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili, in particolare quelli meteo.
Semplificazioni
Le nuove disposizioni introducono una significativa semplificazione degli adempimenti procedurali a carico delle aziende potendo presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili intervenuti nel corso di un mese.
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Nuova decorrenza
L’INPS ricorda che le domande CIGO per eventi oggettivamente non evitabili possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento, non più entro 15 giorni, e precisa che i nuovi termini si applicano alle domande presentate dall’8 ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 185/2016 e hanno effetto sia sulle domande di prestazione di integrazione salariale ordinaria che sulla prestazione dell’assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà.
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