La pensione di reversibilità ai coniugi sposati dopo i 70 anni con differenza di età almeno 20 anni si calcola con la normale aliquota del 60%: lo stabilisce la sentenza della Corte Costituzionale che ha abolito la norma contenuta nel decreto 98 del 2011, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 20 luglio. In pratica, viene abrogata la misura sulla penalizzazione del 10% per ogni anno di matrimonio inferiore ai dieci che era stata introdotta nel 2011 (la cosiddetta norma anti badanti), e vengono ripristinate le vecchie regole per il calcolo di questi trattamenti previdenziali. La sentenza è la numero 174 del 15 giugno 2016, e dichiara l’incostituzionalità dell‘articolo 18, comma 5, del decreto legge 98/2011.
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La Corte, richiamandosi alla propria costante giurisprudenza, ha ritenuto irragionevole un limitazione del trattamento previdenziale, connessa al mero dato dell’età avanzata e della differenza di età tra i coniugi, ha ribadito che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di eguaglianza e ragionevolezza, il principio di solidarietà alla base del trattamento previdenziale in esame, non deve interferire con le scelte di vita dei singoli, espressione di libertà fondamentali, e ha ritenuto che la norma dichiarata incostituzionale abbia irragionevolmente sacrificato i diritti previdenziali del coniuge superstite.
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Quindi, al coniuge superstite, indipendentemente da età anagrafica e durata del matrimonio, viene riconosciuta la pensione di reversibilità del 60% dell’assegno del defunto, con riduzioni sopra una determinata soglia annua di reddito che possono dimezzare l’entità dell’assegno pensionistico. Non si applica più, ai matrimoni contratti dopo i 70 anni con differenza di età di almeno 20 anni, la riduzione del 10% dell’importo base per ogni anno di matrimonio mancante al decimo.
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Si attendono le istruzioni operative sulle modalità di restituzione delle somme trattenute negli anni scorsi in applicazione della norma ora dichiarata incostituzionale.
in Gazzetta Ufficiale.