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Disoccupati e precari, assegno di maternità 2016

di Francesca Vinciarelli

26 Luglio 2016 10:30

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Come funziona l'assegno di maternità dei Comuni e di Stato erogato dall'INPS a disoccupati e lavoratori precari.

L’assegno di maternità è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS e concessa dai Comuni, per i disoccupati, o dallo Stato, per i lavoratori ed i precari.

Disoccupati

L’assegno di maternità di base, ovvero quello concesso dai Comuni ai disoccupati non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale. La verifica dei requisiti necessari ad accedere alla prestazione compete al Comune di residenza, mentre all’Istituto compete il solo ruolo di ente erogatore sulla base dei dati forniti dai Comuni stessi. La domanda deve quindi essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o, in caso di adozione o affidamento ,dall’effettivo ingresso del minore in famiglia.

=> Gestione Separata e maternità: istruzioni INPS

Lavoratori precari

L’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui concesso dallo Stato può essere richiesto:

  • dalla madre anche adottante;
  • dal padre anche adottante;
  • dall’affidataria preadottiva;
  • dall’affidatario preadottivo;
  • dall’adottante non coniugato;
  • dal coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva;
  • dall’affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

I richiedenti devono avere:

  • residenza in Italia;
  • cittadinanza Italiana o di uno stato dell’Unione Europea ovvero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo se cittadini extracomunitari.

La madre deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo o in Italia in caso di adozione internazionale;
  • se ha svolto un’attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi;
  • se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.

=> Autonome, sussidio di maternità senza contributi INPS

Se a richiedere l’assegno è il padre:

  • in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se è affidatario preadottivo, nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell’affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se è padre adottante, nell’ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi così come è previsto per la madre;
  • se è padre adottante non coniugato, nell’ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della domanda:
    • regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta;
    • il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica;
    • il minore sia soggetto alla sua potestà;
    • il minore non sia in affidamento presso terzi;
    • la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.

Non sono richiesti in questo caso i requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

La domanda va presentata alla sede INPS territorialmente competente utilizzando il modello SR28 entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, ovvero in Italia in caso di adozione internazionale.

=> Lavoro dopo la maternità senza discriminazioni

Importi

In entrambi i casi l’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT e quantificato nella Circolare salari medi convenzionali, che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito web istituzionale. L’assegno di maternità dei Comuni spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2016 al 31.12.2016 è pari a 338,89 euro per cinque mensilità e quindi a complessivi 1.694,45 euro.

Per maggiori informazioni consulta il sito INPS: