Con il Messaggio n. 2769/2016 l’INPS ha fornito istruzioni in merito ai benefici previdenziali riconosciuti agli ex lavoratori occupati in imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata derivante da esposizione all’amianto.
Normativa
Il riferimento normativo è la Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015, articolo 1, comma 276) che ha istituito un fondo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato a finanziare sussidio di accompagnamento alla quiescenza entro il 2018, dei lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge n. 190/ 2014 che non maturino i requisiti previsti per il pensionamento.
Il Messaggio fa seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 134/2016 del decreto emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2016 che ha stabilito i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.
Sussidio
I lavoratori che rispettano i requisiti richiesti possono beneficiare, fino alla prima decorrenza utile della pensione di anzianità, di un sussidio per l’accompagnamento alla pensione pari all’importo dell’assegno sociale, circa 448 euro al mese, che può essere riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2018.
Contribuzione figurativa
Per il conseguimento del diritto alla decorrenza della pensione di anzianità, negli anni 2016, 2017 e 2018, si terrà conto anche della contribuzione figurativa accreditata nel periodo di percezione del sussidio e della conseguente maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva.
Vecchie regole
Dunque gli ex lavoratori che abbiano svolto attività di scoibentazione e bonifica il cui rapporto lavorativo sia cessato per chiusura, dismissione o fallimento di impresa, possono accedere alla salvaguardia delle vecchie regole pensionistiche, precedenti a quelle della Riforma delle Pensioni Fornero, sino al 2018.
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Patologia accertata
Per l’accesso al beneficio i lavoratori interessati dovranno comunque dimostrare di aver la patologia correlata, accertata e riconosciuta in base all’art. 13, comma 7 della L. n. 257/1992.
Vincoli
Nel proprio messaggio l’INPS precisa che l’accesso al beneficio è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Scadenza
Il termine per l’invio della domanda all’INPS è in via di scadenza: il 30 giugno 2016. Per lo scopo l’Istituto ha predisposto un apposito modulo nella sezione MODULISTICA, con la denominazione AP99. L’istanza potrà essere presentata alla sede competente in base al principio della residenza, anche per il tramite del patronato.
Per maggiori informazioni sui requisiti e le modalità di inoltro della domanda, consultare il Messaggio INPS n. 2769/2016.