Il computo dei lavoratori nella quota dei disabili in azienda scatta quando il dipendente ha una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%: il chiarimento è inserito nella norma approvata dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno, che modifica il decreto legislativo attuativo del Jobs Act sulle semplificazioni contenente le novità sull’assuzione disabili. La precedente formulazione indicava una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, mentre ora viene chiarito che basta anche una riduzione pari al 60%.
=> Assunzione lavoratori disabili, obblighi e incentivi
Si tratta di una precisazione a un dubbio interpretativo non esplicitamente chiarito nella legge (articolo 4 legge 68/1999, modificata dal Dlgs 151/2015).Riguarda lavoratori già disabili al momento dell’assunzione, non passati attraverso il collocamento obbligatorio e dunque non calcolati nelle quote. In base a tale sistema, i lavoratori disabili devono essere pari ad almeno:
- il 7% nelle imprese fino a 50 dipendenti,
- due lavoratori con 36-50 dipendenti,
- un solo lavoratore tra 15 e 35 dipendenti.
L’impresa può dunque validamente far rientrare in quota disabili i dipendenti che hanno una ridotta capacità lavorativa pari al 60%, effettuando le relative comunicazioni agli uffici del Lavoro competenti.
Il CdM ha anche fissato l’importo delle sanzioni per violazioni dell’obbligo di prospetto informativo e per mancata copertura della quota d’obbligo: 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore con disabilità non occupato; importo legato alla misura del contributo esonerativo previsto dall’articolo 5, comma 3-bis, della legge 68 del 1999.
In caso di violazione relativa alla mancata copertura della quota d’obbligo, si applica inoltre una procedura di diffida che prevede la presentazione di una richiesta di assunzione o la stipula di un contratto di lavoro con persona avviata dagli uffici competenti.