È stato confermato per quest’anno, con la Legge di Stabilità 2016, l’esonero contributivo concesso ai datori di lavoro che assumano nuovi lavoratori a tempo indeterminato, seppur con una riduzione dei vantaggi previsti per il 2015. La soglia annua è stata infatti dimezzata ed il beneficio ridotto: lo sconto contributivo per le imprese che assumono a tempo indeterminato nel 2016 è pari al 40%, fino a massimo di esonero pari a 3.250 euro. A chiarire alcuni dei dubbi più frequenti in merito a questa agevolazione alle assunzioni è la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nel parere n. 2/2016.
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Vincoli per i datori di lavoro
Tra le precisazioni più importanti quella relativa ai requisiti che devono necessariamente possedere i lavoratori per i quali si richiede lo sgravio:
- il lavoratore nei sei mesi precedenti non deve risultare occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- l’esonero contributivo (indipendentemente se riferito al 2015 o al 2016) non deve essere già stato usufruito in relazione “a precedente assunzione a tempo indeterminato”.
Stesso datore
Dubbi interpretativi erano stati infatti sollevati in relazione a questo secondo punto, risultando l’espressione “precedente assunzione a tempo indeterminato” piuttosto ambigua e generica.
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L’INPS in passato, con la circolare n.17/2015, ha chiarito che
“Il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro che assume”.
Poiché la Legge di Stabilità 2016 ripropone, sebbene in misura e durata diverse, l’esonero contributivo precedente, con una nuova circolare (n. 57/2016) l’INPS ha confermato che la norma consente di beneficiare dello sgravio contributivo solo se il lavoratore non ha avuto un precedente rapporto di lavoro con lo stesso datore che ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero previsto dall’art. 1, comma 118, della Legge n.190/2014. Questo vale anche nel caso in cui l’agevolazione sia stata già fruita da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.
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Diverso datore
Diversamente, nulla vieta di fruire dell’esonero se l’assunzione riguarda un lavoratore che ha già consentito la fruizione dell’esonero ad un diverso datore di lavoro, purché siano rispettati gli altri requisiti.
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